Legittimazione attiva della Cessionaria: la Corte di Cassazione con ordinanza 29872 del 20 novembre 2024 sulla validità dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale per la dimostrazione della titolarità del credito in capo al Cessionario.

In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia (Cass.22/04/2024, n.10860;Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n. 17944)”.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29872/2024, ha evidenziato nuovamente che, in caso di cessione in blocco dei crediti, ai fini della prova dell’inclusione del credito nella cessione è sufficiente la mera produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, laddove le indicazioni in esso contenute, già di per sé, consentono al debitore di individuare con certezza l’inclusione del credito azionato nella predetta cessione in blocco.

Nel caso di specie, infatti, il debitore lamentava il difetto di prova della legittimazione attiva della controricorrente, per la dimostrazione della quale non sarebbe stata sufficiente la mera produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale, atteso che la pubblicazione in G.U. avviene unicamente quale adempimento di un obbligo pubblicitario, ma non dimostra che il credito esiste, non ha valenza costitutiva e neanche sanatoria di eventuali vizi dell’atto e non fa parte della documentazione contrattuale inerente alla fattispecie traslativa.

La Corte, tuttavia, richiamando il principio ripetutamente espresso, ha rigettato il ricorso del debitore, ritenendo il motivo infondato.

A cura di: Taisia Tini