LA COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA CESSIONE DEI CREDITI IN BLOCCO PUÒ AVVENIRE IN MOMENTO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA IN GAZZETTA UFFICIALE
Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 10200 del 16.04.2021
“La notificazione della cessione non è subordinata a particolari requisiti di forme e può, quindi, aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006,n. 5997). In altri termini la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario”
Nel caso di specie i debitori proponevano opposizione al precetto loro intimato dalla Banca cessionaria, in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca cedente, eccependo la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito.
In primo grado il Giudice accoglieva l’opposizione sul presupposto della mancata prova della comunicazione scritta dell’avvenuta cessione al debitore ceduto.
La Corte d’appello confermava la decisione del Tribunale, posta l’irrilevanza della comunicazione da parte del creditore cedente poiché successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Avverso tale sentenza, la Banca cessionaria proponeva ricorso in Cassazione poiché la Corte d’Appello:
- a) non avrebbe considerato che la cessione del credito è contratto consensuale già perfezionato con il consenso, mentre la notifica ai debitore ceduto ex art. 1264 c.c., ovvero nelle cessioni blocco la pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, sono funzionali solo agli effetti liberatori del pagamento o alla regolazione dei conflitti tra plurimi cessionari, e dunque, nel caso, avrebbero dovuto tenersi in conto tutte le risultanze processuali confermative del negozio, quali il possesso della documentazione originale del credito e la stessa intimazione, senza opposizione del cedente, ai debitori ceduti;
- b) non avrebbe verificato la cessione del credito in base a tutta la documentazione prodotta in giudizio;
- c) non avrebbe verificato la sussistenza della cessione pur in mancanza dell’invio della comunicazione scritta menzionata nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza che fosse ipotizzabile alcun vincolo di forma preclusivo al riguardo.
Il Collegio accoglieva il ricorso precisando che, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 L. 130/1999, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia:
– esonera dalla notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. e ciò al fine di agevolare la cessione stessa;
– costituisce presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti.
La Corte poi, in conclusione, rilevava che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta cessione in blocco dei crediti, un elemento decisivo ben poteva essere costituito dalla dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore mediante la produzione in giudizio.