L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE NON È OPPONIBILE AL CREDITORE IPOTECARIO
Corte di Cassazione, sez. III, sent. n. 7776/2016
“L’art. 155 quater c.c., laddove prevede che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643» va interpretato nel senso che questi provvedimenti non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione e che perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero”
La questione approdata in Cassazione è quella dell’opponibilità o meno del provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto in data anteriore al pignoramento, ma successiva all’iscrizione ipotecaria presa a favore del creditore procedente.
La Suprema Corte ha affermato che l’art. 155 quater c.c. (a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”) va inteso come riferito non solo all’art. 2643 c.c. che individua gli atti trascrivibili, ma anche (seppur implicitamente) all’art. 2644 c.c. che disciplina gli effetti della trascrizione.
Difatti l’art. 2644 c.c., al fine di risolvere gli eventuali conflitti tra titolari di diritti incompatibili, afferma il principio fondamentale secondo il quale chi pone per primo in essere la trascrizione è preferito rispetto a chi non trascrive affatto o trascrive successivamente il proprio titolo.
Pertanto, in applicazione di siffatto principio, anche il provvedimento di assegnazione, essendo atto trascrivibile, è opponibile ai terzi che trascrivono successivamente; al contrario, la trascrizione dello stesso non ha effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell’atto medesimo.
Con ciò, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile al creditore che ha iscritto ipoteca sullo stesso immobile in data anteriore.
Ne consegue che il bene può essere venduto in sede esecutiva come libero.