INDICE SINTETICO DI COSTO (ISC): NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO

INDICE SINTETICO DI COSTO (ISC): NON È ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO

 

In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.

(Cassazione Civile, Sez. I, 09 dicembre 2021, n. 39169)

 

Con tale principio di diritto la Suprema Corte di Cassazione esclude categoricamente che l’indice sintetico di costo (ISC), detto altrimenti tasso annuo effettivo globale (TAEG), possa essere annoverato tra gli elementi essenziali del contratto, attribuendo, pertanto, l’irrilevanza della sua mancata indicazione all’interno del contratto ai fini della declaratoria di nullità contrattuale.

 

Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione, dunque, confermava quanto statuito dal Tribunale di Pordenone, il quale, investito del ricorso volto a far dichiarare la nullità di due contratti di finanziamento per mancanza dell’indicazione dell’indice sintetico di costo (ISC), vagliava che tale nullità non era ravvisabile in quanto nel 2008 – anno di concessione dei finanziamenti – l’indicazione dell’ISC non era obbligatoria.

 

Sulla scorta di tale motivazione il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 117 T.U.B. e alla delibera CICR del 04.03.003; nello specifico il ricorrente si doleva del fatto che il Tribunale avesse erroneamente affermato che l’indicazione del TAEG non era obbligataria nel 2008, e comunque non era elemento essenziale richiesto a pena di nullità del contratto di finanziamento.

Sosteneva invece che il tasso ISC/TAEG doveva essere indicato all’interno del contratto, come prescritto dalla delibera CICR del 04.03.2003, e che, ai sensi dell’art. 117 TUB comma 8, tale mancanza lo inficiava di nullità.

 

Ebbene, la Suprema Corte, dopo aver precisato che l’ISC rappresenta il costo effettivo dell’operazione espresso in percentuale e che, anche qualora non indicato, tale costo globale del finanziamento è pur sempre ricavabile dalla sommatoria di tutti gli oneri e delle singole voci di costo presenti nel contratto, rigettava la relativa domanda.