LA NULLITÀ PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE CONFORME ALLO SCHEMA ABI È RIFERIBILE SOLO ALLA FATTISPECIE DELLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS E NON ANCHE ALLA FIDEIUSSIONE SPECIFICA
Trib. di Brescia, sent. n. 2050/2022, Giudice Alessia Busato
“La nullità delle clausole in considerazione della loro pattuizione in esecuzione di intese vietate non discende dalle stesse tout court, bensì dalla fattispecie contrattuale in cui sono inserite, ovvero in un contratto di fideiussione omnibus”
Il Tribunale di Brescia, con detta sentenza, affronta la questione della nullità delle fideiussioni omnibus redatte in conformità allo schema ABI, per violazione della normativa antitrust, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30 dicembre 2021 n. 41994.
Quest’ultime, difatti, hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale sorto in ordine al rimedio, se caducatorio o risarcitorio, esperibile dal garante che abbia concesso una fideiussione omnibus, riproduttiva delle clausole nn. 2, 6, 8 dello schema predisposto dall’ABI, censurate con provvedimento n. 55/2005, all’esito all’indagine avviata dalla Banca d’Italia, al fine di verificare la compatibilità del suddetto schema con la disciplina antitrust.
La Suprema Corte ha concluso per la tesi della nullità parziale della clausola di reviviscenza (articolo 2 del modello ABI), della clausola di rinuncia al termine di decadenza previsto dall’articolo 1957 del codice civile (articolo 6 del modello ABI) e della clausola di sopravvivenza (articolo 8 del modello ABI) in quanto restrittive della concorrenza.
Ne consegue che, in ossequio al principio di conservazione del contratto, la fideiussione sottoscritta conserva la propria validità, con esclusione delle sole tre clausole conformi allo schema ABI dichiarate nulle, sempre che le parti non provino che il contratto non sarebbe stato concluso in assenza delle predette clausole.
Ciò premesso, dalla lettura della sentenza del Tribunale è possibile constatare che il Giudice, sulla base dei principi espressi dalla Corte di legittimità, ha confermato la nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus conformi al modello già richiamato.
Al contempo, tuttavia, lo stesso Tribunale ha aderito a quell’orientamento che sottrae le fideiussioni specifiche alle note conseguenze derivanti dalla conformità del contratto di garanzia al modello ABI del 2002.
Nel caso di specie il Tribunale di Brescia è stato chiamato a pronunciarsi in merito ad una opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei garanti della società debitrice, i quali avevano sottoscritto una fideiussione specifica ed una fideiussione omnibus a favore dell’Istituto di credito e nell’interesse di detta società; i debitori, pertanto, chiedevano che venisse dichiarata la nullità totale dei contratti di garanzia sottoscritti.
Il Giudicante, nel pronunciarsi, ha riscontrato la conformità del contratto di fideiussione omnibus al modulo ABI oggetto di censure e, conseguentemente, ha provveduto a dichiararne la nullità parziale.
Nel prosieguo ha, tuttavia, escluso la possibilità di addivenire ad una dichiarazione di nullità totale del detto contratto, non essendo desumibile dallo stesso la tesi degli opponenti per la quale le parti non avrebbero stipulato il contratto di garanzia. Difatti, “non si comprende il motivo per il quale i garanti avrebbero potuto considerare tali clausole, a loro deteriori, necessarie per il rilascio della garanzia e analoga considerazione può svolgersi con riguardo all’istituto di credito permanendo l’interesse alla garanzia anche a fronte dell’eliminazione di tali clausole che, in assenza di specifica prova contraria, non paiono, di regola, assurgere ad elementi fondamentali nell’ambito complessivo del rapporto di garanzia”.
Con riguardo alle clausole previste nella fideiussione specifica sottoscritta dai garanti, il Tribunale ha invece escluso la possibilità di applicare il rimedio della nullità parziale ad esse, sebbene risultassero similari a quelle censurate. E ciò in virtù del fatto che la nullità di tali clausole censurate non viene a discendere tout court dal fatto che siano del tutto conformi a quelle previste nell’intesa a monte e ritenuta anticoncorrenziale; bensì viene a discendere dalla fattispecie contrattuale in cui sono inserite, ovvero in un contratto di fideiussione omnibus. E ancora, “dalla mera lettura delle condizioni contrattuali esaminate nel provvedimento della Banca d’Italia del 2005 si evidenzia che la valutazione della coerenza delle clausole contestate alla funzione della garanzia bancaria è stata condotta avendo quale riferimento il solo contratto di fideiussione omnibus”.
A conferma di ciò, il Tribunale evidenzia che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 ha concluso nel senso della lesività della concorrenza da parte dei suddetti articoli ma, si badi, di uno schema contrattuale che l’ABI aveva predisposto solo per le fideiussioni omnibus. Non solo, anche dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite nr. 41994/2021 non emerge alcun elemento che permette di concludere in senso contrario.
Del medesimo avviso è stato il Tribunale di Forlì che, con la sent. n. 486/2022 e sempre con riferimento alla possibilità di estendere l’invalidità anche alle clausole riprodotte nei contratti di fideiussione specifica, ha statuito quanto segue: “In altri termini, le clausole dei singoli contratti fideiussori, proprio in considerazione della pedissequa riproduzione di uno schema predisposto al di fuori della normale trattativa tra banca e cliente finale, e proprio perché applicate in modo uniforme dagli istituti di credito, alterano e sovvertono la ratio della disciplina antitrust così come sopra descritta, ponendosi in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. È la standardizzazione di tale modello contrattuale, recante le clausole de qua, a fissare condizioni causative di una posizione squilibrata a carico delle parti, per cui il contraente debole si vedrà preclusa la libertà di scelta del «tipo» da concludere, incidendo negativamente sulla concorrenza. Ecco, dunque, che ben si coglie la differenza rispetto alla fideiussione specifica. Quest’ultima inerisce ad uno specifico affare, diversamente dalla tipologia «omnibus», con la conseguenza che può presumersi che sia il risultato di una concreta interlocuzione tra banca e cliente, trattandosi comunque di una presunzione che potrà essere vinta solo nell’ipotesi in cui venga dimostrato che le clausole siano omogenee ad altre proposte ed applicate da ulteriori istituti di credito, a tal punto da pervenire al convincimento che sussista un’intesa restrittiva della concorrenza”.
A cura di: Taisia Tini