FIDEIUSSIONE OMNIBUS: LA DIFFIDA DI PAGAMENTO INTERROMPE IL TERMINE DI SEI MESI EX ART. 1957 C.C.

FIDEIUSSIONE OMNIBUS: LA DIFFIDA DI PAGAMENTO INTERROMPE IL TERMINE DI SEI MESI EX ART. 1957 C.C.

 

Tribunale di Cremona, Sentenza n. 502 del 18.10.2022 Giudice Dott. Moro

In materia di decadenza ex art. 1957 si è pronunciato con sentenza 502 del 18.10.2022  il Tribunale di Cremona uniformandosi al principio enucleato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “In una fideiussione omnibus, quand’anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla ai sensi dell’art. 2 c. 2 lett. a) della L. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, pur tuttavia, se il fideiussore si è impegnato a pagare “a semplice richiesta scritta” quanto dovuto dal soggetto garantito, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, senza necessità di proporre entro lo stesso termine un’azione giudiziale”.

Si deve anzitutto rammentare che la qualificazione giuridica di “contratto autonomo di garanzia” pone in essere differenze di ordine sostanziale  rispetto al contratto di fideiussione novellato dall’art. 1957 c.c. “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), perché incompatibile con il principio di accessorietà̀ che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia una evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale”. (Cass. 3947/2010).

Quindi, l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia e quindi, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non è stata ritenuta applicabile la decadenza ex art. 1957 c.c. in relazione all’onere del creditore di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale.

Uniformandosi a tale orientamento della Cassazione, il Tribunale di Cremona ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo perché, pur avendo accertato che la Banca non aveva agito giudizialmente nei confronti degli obbligati entro sei mesi dalla scadenza del credito, il contratto di fideiussione conteneva la clausola che stabiliva l’obbligo dei fideiussori di pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta scritta”.

Inoltre, nella propria disamina, il giudicante faceva notare come l’operato della banca fosse corretto avendo richiesto per iscritto ai fideiussori il pagamento entro il termine decadenziale dei 6 mesi, “è sufficiente che, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, il creditore formuli una richiesta scritta al debitore principale o al fideiussore, non essendo necessario che entro quel termine venga promossa anche un’azione giudiziaria”.

A cura di: Arturo Turbolente