FIDEIUSSIONI: LA DECADENZA EX ART. 1957 C.C. NON È RILEVABILE D’UFFICIO E DEVE ESSERE ECCEPITA TEMPESTIVAMENTE, PENA IL RIGETTO DELLA DOMANDA

FIDEIUSSIONI: LA DECADENZA EX ART. 1957 C.C. NON È RILEVABILE D’UFFICIO E DEVE ESSERE ECCEPITA TEMPESTIVAMENTE, PENA IL RIGETTO DELLA DOMANDA

Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 414/2023 – Giudice Dott. Ciutto

Con la pronuncia in oggetto il Tribunale di Vicenza ha evidenziato, in materia di nullità delle fideiussioni per violazione dell’intesa anticoncorrenziale censurata dalla Banca d’Italia nel 2005, che per la parte che agisce in tal senso “non è sufficiente allegare e chiedere il rilievo della nullità delle predette clausole, ma deve essere anche specificamente e tempestivamente eccepita, nella prima difesa utile, la decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c.”

Torna a rilevarsi che le Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021 del 30.12.2021 hanno dichiarato la nullità parziale delle note clausole numero 2, 6, 8 dell’intesa, specificando altresì che il provvedimento della Banca d’Italia è prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale.

Nel caso di che trattasi gli opponenti hanno censurato la nullità, ancorché parziale alla luce della pronuncia delle SS.UU. n. 41994/2021, delle fideiussioni omnibus sottoscritte per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. A della Legge Antitrust.

Il Tribunale ha tuttavia rilevato che gli opponenti “non hanno eccepito la decadenza della banca dai suoi diritti nei confronti dei fideiussori per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. per agire in giudizio contro il debitore principale. Infatti, non è sufficiente allegare e chiedere il rilievo della nullità delle predette clausole, ma deve essere anche specificamente e tempestivamente eccepita, nella prima difesa utile, la decadenza prevista dall’articolo 1957 c.c., nuovamente applicabile al contratto di fideiussione a fronte del rilevo da parte del giudice della nullità”.

Infatti, come ha precisato il Giudicante “tale eccezione, infatti, trattandosi di decadenza, non può essere rilevata dal giudice, ma solo dalla parte, circostanza non verificatasi né in sede di opposizione nelle successive difese degli opponenti”.

Pertanto, il Giudice ha rigettato l’opposizione e condannato gli opponenti alla rifusione in favore della Banca delle spese di lite del giudizio.

A cura di: Arturo Turbolente