FONDO PATRIMONIALE: GRAVA IN CAPO AL DEBITORE L’ONERE DI DIMOSTRARE NON SOLO LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE MA ANCHE LA CIRCOSTANZA CHE IL DEBITO SIA STATO CONTRATTO PER SCOPI ESTRANEI ALLE NECESSITÀ FAMILIARI
Corte di Cassazione sent. n. 20998/2018, ordin. n. 29983/2021, ordin. n. 5834/2023.
L’art. 167 c.c., nel disciplinare la costituzione del fondo patrimoniale, ne fornisce altresì definizione nella parte in cui lo individua quale fondo in cui destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Proprio in ragione del vincolo di destinazione impresso su tali beni da uno o entrambi i coniugi, od anche un soggetto terzo, l’art. 170 c.c. interviene a chiarire che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Ne consegue che tali beni costituiscono una eccezione, laddove la regola generale di cui all’art. 2740 del c.c., stabilisce che il debitore risponde del debito contratto con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Difatti, in presenza di un fondo patrimoniale, i beni che ne fanno parte non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata nel caso in cui il debito sia stato contratto per motivi estranei ai bisogni della famiglia ed il creditore è consapevole di detta estraneità.
Nell’ipotesi di contestazione del diritto del creditore di agire esecutivamente su tali beni, grava sul debitore, e non già sul creditore, l’onere di dimostrare i requisiti per affermare l’impignorabilità relativa del bene, ovvero: l’estraneità del debito alle esigenze familiari; la consapevolezza del creditore, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, dell’estraneità di quest’ultima ai bisogni della famiglia.
La giurisprudenza si è più volte espressa in tema di fondo patrimoniale, con particolare riguardo ai presupposti in presenza dei quali è possibile agire in revocatoria ex art. 2901 c.c., nonché al caso di iscrizione di ipoteca sui beni ricadenti nel fondo.
Per ciò che concerne l’ipotesi di contestazione della legittimità/efficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta sul bene conferito in fondo patrimoniale è opportuno richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte nella sent. n. 20998/2018, nonché nelle ordinanze n. 29983/2021 e 5834/2023.
Difatti la Corte, con la sent. n. 20998/2018, ha ribadito, in tema di onere della prova, che spetta necessariamente al debitore “dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari”.
In tale occasione, i Giudici hanno altresì ribadito che i bisogni familiari non devono essere intesi in senso oggettivo, poiché tale accezione ricomprende anche quei bisogni “ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”; insomma, bisogni familiari “intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (Corte di Cassaz., ord. n. 2904/2021).
Ancora, la Corte richiama principi espressi in precedenza, ovvero “l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia” (Cass. 4011/2013; Cass. 5385/2013).
La Suprema Corte ha così concluso per l’infondatezza dei motivi di ricorso, concernenti l’erronea ripartizione dell’onere probatorio a carico del ricorrente.
Alla medesima conclusione è giunta con l’ordinanza n. 29983/2021, con la quale ha confermato la sentenza di appello che aveva respinto la domanda tesa a far dichiarare l’inefficacia/nullità dell’ipoteca giudiziale iscritta su un immobile costituito in fondo con atto anteriormente trascritto. E ciò sull’assunto per cui la debitrice non aveva assolto all’onere della prova circa l’estraneità della garanzia ai bisogni della famiglia e circa la consapevolezza di tale fatto in capo alla banca.
Non solo. I Giudici, in tale occasione, hanno ritenuto infondata la tesi avanzata dalla ricorrente, la quale affermava che in presenza di una fideiussione a favore di una società, come nel caso di specie, “ricorrono in re ipsa entrambi i presupposti (..) senza bisogno di provare altro che l’esistenza della fideiussione medesima”, poiché “non soffre alcuna eccezione il principio dell’onere della prova in casi simili, nel senso che l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava sempre su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale”.
Ne consegue che l’esistenza dei presupposti non può essere semplicemente desunta dalla tipologia di atto in sé (la fideiussione prestata dalla ricorrente nei confronti della società debitrice principale), ma deve essere provata dal debitore opponente, anche a mezzo di presunzioni semplici (Corte di Cassaz., ord. n. 2904/2021).
Recentemente, la Suprema Corte è tornata sul punto con l’ordinanza n. 5834/2023, ribadendo che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti in fondo patrimoniale, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni familiari.
Quanto all’onere della prova dei presupposti di impignorabilità dei beni costituiti in fondo ha confermato che “grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l’onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa”, nonché il fatto che tale estraneità fosse conosciuta al creditore.
A cura di: Taisia Tini