Sentenza del Tribunale di Benevento n. 2484/2023 del 20.12.2023, sez. II, Giud. Dott. Giuliano
Con la sentenza in esame il Tribunale di Benevento, chiamato a decidere in merito ad un’opposizione a precetto, si è pronunciato riguardo le questioni della legittimazione attiva/titolarità del rapporto, prova ed efficacia della cessione del credito ed usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto di mutuo.
Affrontando l’eccezione relativa al difetto di legittimazione del creditore cessionario, il Tribunale ha ritenuto preliminarmente necessario distinguere la legittimazione ad agire (c.d. legitimatio ad causam) dalla titolarità del rapporto dedotto in causa.
A tal proposito, ha osservato che, in diritto, per legittimazione ad agire, s’intende il diritto potestativo di ottenere dal Giudice -in base alla sola allegazione di parte- una decisione di merito, il cui eventuale difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio; trattasi, pertanto di “una condizione dell’azione (..) la cui esistenza deve essere riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione”.
Differente è la titolarità del rapporto dedotto in giudizio “che si riferisce, invece, al merito della causa perché investe i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza”; ne deriva che, “a differenza della legitimatio ad causam, l’eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio comporta un accertamento -e, dunque, una pronuncia- nel merito, per quanto anch’essa (id est l’accertamento della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio) possa essere operata d’ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr. Corte Appello Potenza, 09/08/2023, ud. 24/07/2023, dep. 09/08/2023, n.434).”
Tanto premesso, nel caso in esame il Tribunale ha accertato la sussistenza della legittimazione ad agire dell’opposta, poiché la cessionaria ha prospettato, tanto nell’atto di precetto, quanto nei successivi scritti difensivi, una situazione giuridica per la quale è, in via astratta, legittimata attiva, avendo dedotto di essere appunto cessionaria del credito di cui al precetto.
Quanto alla questione della titolarità del rapporto, l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficaile prodotto dalla cessionaria è sufficiente a provare detta titolarità, considerato che la stessa “reca indicazioni sufficientemente specifiche da cui si può desumere che anche il credito oggetto di ricorso monitorio rientri tra quelli ceduti: estratti che, secondo parte della giurisprudenza che si condivide, sono sufficienti ai fini della dimostrazione della titolarità attiva del credito dedotto in giudizio anche senza la specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché rechino indicazioni di criteri univoci volti ad individuarli”.
Il Giudice, inoltre, ha ritenuto l’avvenuta cessione del credito efficace nei confronti dell’opponente, in quanto, per constante giurisprudenza, ai fini della notificazione della stessa, è sufficiente anche l’atto di citazione o, come in tal caso, la notifica del precetto che reca notizia della cessione stessa.
Quanto all’usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto di mutuo, respinta l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. poiché in atti non si rinviene alcuna previa istanza ex art. 119 TUB, il Giudicante ha ritenuto infondata tale doglianza, osservando che “nell’ambito di un rapporto di mutuo viene in rilievo unicamente l’usura “originaria” (quella, cioè, convenuta in sede di stipula del mutuo) e non anche quella sopravvenuta (Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, n. 24675)” ; ne deriva che “la valutazione della contestazione in esame deve essere limitata alla sola verifica dei tassi di interesse pattuiti in sede di stipula del mutuo rispetto al tasso– soglia all’epoca vigente”.
Inoltre, il Tribunale ha aderito all’indirizzo interpretativo per il quale il tasso corrispettivo e quello moratorio non possono essere tra di loro sommati ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia, considerata la loro diversa funzione (il primo remuneratoria, il secondo prevalentemente risarcitoria/sanzionatoria) da cui deriva un’applicazione in modo alternativo tra di loro e non certo cumulativo. Allo stesso modo, non è possibile ricorrere ad una sommatoria tra interessi e commissione di estinzione anticipata, in quanto “per un verso, non è un onere eventuale propedeutico per l’erogazione del credito; e, per altro verso, assume rilevanza solo allorché si verifichino i presupposti concreti della sua applicazione”.
Ad ogni modo, non è questo il caso, qualora fosse riscontrata l’usurarietà di interessi moratori, “si applica l’art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”. Pertanto, tale ultima ipotesi comporterebbe la non debenza unicamente degli interessi moratori, ferma restando dunque, la debenza degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti.
A cura di: Taisia Tini