Tribunale di Milano, Ordinanza del 30.01.2024
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano, nella prima udienza, ha concesso la provvisoria esecuzione di detto decreto, ritenendo l’opposizione non assistita da un fumus di probabile accoglimento per i motivi che seguono:
– La titolarità del credito in capo a parte opposta è adeguatamente dimostrata dal contratto di cessione, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dall’elenco delle posizioni cedute, dalla dichiarazione della cedente;
– la legittimazione attiva e processuale della sub servicer emerge dalla procura della cessionaria al servicer e da quest’ultima al sub servicer e a colui che ha firmato la procura alle liti già allegata al ricorso monitorio;
– la pretesa creditoria è provata, oltre che dalla certificazione ex art.50 TUB, dal contratto di conto corrente e di apertura di credito, dagli estratti conto per l’intero periodo, dall’accordo concluso dinanzi all’Organismo di Conciliazione Bancaria di Roma;
– quanto all’eccezione di nullità della fideiussione per coincidenza con lo schema ABI sanzionato dalla Banca d’Italia, questa è infondata dal momento che la fideiussione azionata è relativa al solo adempimento delle obbligazioni dipendenti dal “credito temporaneo in conto corrente con piano di rientro di € 171.220,00” di cui all’accordo dinanzi all’Organismo di Conciliazione rispetto alla quale non paiono pertinenti le allegate questioni di nullità per violazione della disciplina anticoncorrenziale relative alle sole fideiussioni omnibus.
A cura di: Taisia Tini