Tribunale di Brescia, ordinanza del 13.02.2024
Con opposizione ex art. 617 cpc, la debitrice esecutata ha eccepito, tra le altre, la carenza di legittimazione attiva della creditrice cessionaria per mancata prova della titolarità del credito azionato.
Il creditore si è costituito in giudizio, rilevando di aver dato prova di detta titolarità, mediante la produzione dell’avviso di pubblicazione della cessione in G.U. e con la dichiarazione della banca cedente.
Secondo il Tribunale il motivo di opposizione è infondato, giacché la pubblicazione in G.U. è sufficiente a provare la cessione nonché l’inclusione del credito dedotto in giudizio nella cessione stessa allorquando, in considerazione delle caratteristiche dei crediti ceduti indicate nell’avviso, non possano esservi dubbi sulla sua ricomprensione dell’operazione di cessione.
Nel caso di specie, difatti, l’avviso indicava caratteristiche sufficienti a provarne l’inclusione:
– rapporti da cui scaturivano i crediti;
– l’arco temporale in cui gli stessi erano sorti;
– l’arco temporale in cui i debitori erano stati classificati “a sofferenza”;
– il momento in cui gli stessi erano stati segnalati alla Centrale dei Rischi.
Di seguito la motivazione del Tribunale:
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione di crediti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del mero avviso di cessione esime soltanto il cessionario dalla notifica individuale ad ogni debitore, dimostra che v’è stata una cessione ma non è sufficiente a provare che lo specifico credito dedotto in giudizio sia ricompreso nella cessione stessa, a meno che il debitore non abbia, anche solo implicitamente, riconosciuto la titolarità del credito in capo al cessionario o, in considerazione delle caratteristiche dei crediti ceduti indicate nell’avviso, non possano esservi dubbi sulla sua ricomprensione nell’operazione di cessione.
Nel caso di specie, risulta dal fascicolo della procedura che la debitrice, tramite una serie di istanze
di visibilità ed infine tramite formale costituzione, ha costantemente monitorato lo svolgimento del
processo e mai prima dell’odierna opposizione ha contestato la titolarità del credito azionato in capo alla procedente, sicché, sotto un primo profilo, tale motivo di opposizione si può ritenere inammissibile perché contrario al contegno processuale della stessa parte che ora lo invoca.
Sotto altro profilo, nel merito, a parte il riconoscimento implicito della debitrice di titolarità del credito in capo a SPV, si deve osservare che il titolo azionato è costituito da contratto di mutuo fondiario erogato da Banca Soc. coop., cedente, stipulato l’1.03.2011 mentre l’avviso di cessione contempla espressamente “tutti i crediti … della Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2019 e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991”
Ne consegue che il credito de quo deve ritenersi ricompreso nella cessione già sulla scorta delle caratteristiche indicate nell’avviso di cessione.
L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di trasferimento opposto deve pertanto essere rigettata.
A cura di: Taisia Tini