Tribunale di Torre Annunziata, G.E. Dott.ssa Emanuela Musi, ordinanza del 23.05.2024.
Il Tribunale di Torre Annunziata è tornato a pronunciarsi sull’annosa questione della prova dell’avvenuta cessione del credito nonché dell’inclusione del medesimo nell’operazione di trasferimento in blocco.
La Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione (Cass. Civ., ord. 17944/2023).
Dunque, qualora l’avviso in G.U. contenga l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Quanto, invece, alla diversa eventualità per cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria o il solo avviso in G.U.; ciò, tuttavia, non esclude che quest’ultimo, unitamente ad altri elementi, possa essere valutato come indizio dal giudice (Cass. Civ., ord. 17944/2023).
Da ciò ne consegue che “è dovere del giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” e che “la prova della legitimatio ad causam ben può essere colmata [anche] da una condotta processuale delle parti odierne ricorrenti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione” (Cass. Civ., ord. 5478/2024).
Partendo da tali premesse, il G.E. ha ritenuto che, nel caso che occupa, non possa trovare accoglimento il rilievo sollevato da parte opponente per cui l’omessa produzione del contratto di trasferimento di crediti in blocco tra cedente e cessionaria di per sé comporti l’insufficienza della prova in ordine all’avvenuta cessione del credito per il quale si agisce.
E ciò in considerazione delle circostanze concrete del caso:
1) l’avviso in G.U. reca indicazione della tipologia dei crediti oggetto di cessione, nella quale rientra il credito in contestazione: “crediti che derivano dalla seguente tipologia di rapporti: finanziamenti e/o crediti di firma sorti tra il periodo 1960 e 2019”;
2) la dichiarazione resa dalla banca cedente ed allegata alla comparsa di costituzione è parimenti in grado di dimostrare l’attuale estraneità dell’istituto di credito cedente rispetto al contratto di mutuo fondiario de quo;
3) il contratto di mutuo azionato è incluso tra quelli oggetto di cessione, indicati sul sito internet istituzionale della Banca cedente.
Pertanto, il G.E. ha concluso con il rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 624 cpc.
A cura di: Taisia Tini