Tribunale di Lucca, G.E. Oliva, Ordinanza del 09.06.2024
Con opposizione ex art. 615 cpc, il debitore ha formulato un unico motivo di opposizione, contestando la legittimazione del creditore procedente per omessa prova della cessione.
In particolare, l’opponente ha dedotto il mancato perfezionamento della cessione alla data di pubblicazione dell’avviso di cessione in G.U. e la mancata prova dell’avvenuto pagamento e ciò alla luce della clausola risolutiva indicata nell’avviso e del seguente tenore: “il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 01.06.2018, subordinatamente al pagamento del prezzo”.
Il G.E., in linea con l’orientamento della Suprema Corte, ha ribadito che, ove non sia contestata l’esistenza della cessione, non è necessaria la produzione del contratto di cessione (sebbene costituisca pur sempre la prova regina), allorquando siano presenti altri elementi di prova comunque idonei a ritenerla sufficientemente provata.
Pertanto, nel caso di specie, ha ritenuto provata la legittimazione attiva della cedente dall’avviso in G.U. contenente la descrizione delle categorie di crediti e dell’arco temporale di riferimento; dalla produzione dell’elenco dei crediti ceduti disponibile al link contenuto nell’avviso medesimo; dalla dichiarazione della cedente prodotta dalla cessionaria che indica i codici identificativi dei crediti ceduti; dalla produzione del mutuo costituente titolo esecutivo.
Infine, il G.E. ha ritenuto infondata l’eccezione relativa alla condizione risolutiva del pagamento del prezzo, dal momento che nello stesso avviso si legge che “qualora non si verifichi la condizione relativa al pagamento del prezzo ne sarà data comunicazione con apposito avviso di pubblicazione in gazzetta ufficiale”, ma non vi evidenza alcuna di detta successiva pubblicazione; a conferma della regolarità della cessione vi è anche la dichiarazione della cedente.
In conclusione, il Giudice ha rigettato l’opposizione e la richiesta di sospensione ex art. 624 cpc.
A cura di: Taisia Tini