Il Tribunale di Lucca, con ordinanza del 07.07.2024, ha affrontato l’annosa questione della valenza del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, laddove preveda la costituzione delle somme mutuate in deposito cauzionale infruttifero ed il successivo svincolo al verificarsi di determinate condizioni, senza l’intervento di un successivo atto che determini il nuovo trasferimento delle somme in capo al mutuatario.
Sul punto, difatti, è recentemente intervenuta la Suprema Corte che, con la sent. n. 12007/2024, ha enunciato il seguente principio di diritto “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma”.
Ebbene, il Tribunale di Lucca, partendo dal presupposto che i principi affermati dalla Cassazione costituiscono in ogni caso pronuncia di sezione semplice che si pone solo in apparente contrasto con l’orientamento precedente e consolidato, ha ritenuto che tali principi non possano ritenersi applicabili a priori a tutti i mutui condizionati, essendo invece necessario procedere con un’analisi del contratto e con un’interpretazione corretta della volontà delle parti.
Pertanto, ha così riscontrato l’assenza, sia nel contratto sia nello stesso capitolato quale parte integrante dello stesso, di pattuizioni che prevedessero espressamente, a carico della Banca, la stipula di un atto pubblico integrativo di svincolo; al contrario, il contratto si limita a prevede l’automatica disponibilità della somma in favore dei mutuatari alla comunicazione di avveramento delle condizioni.
Inoltre, “il punto 1 del capitolato chiarisce altresì che, laddove la Banca, in caso di mancato avveramento, non eserciti la facoltà di risolvere il contratto e trattenere le somme ad estinzione del mutuo, le somme mutuate inizieranno comunque a produrre interessi alla scadenza dei 90 giorni anche laddove non fosse possibile porre la somma nella disponibilità dei mutuatari. Dall’ultima pattuizione si ricava che l’obbligo restitutorio non sorge a seguito di un atto di svincolo ma, in automatico, alla scadenza contrattualmente convenuta”.
In conclusione, nel caso in questione, dall’interpretazione del contratto e della specifica volontà delle parti si esclude l’operatività dei principi enunciati dalla Suprema Corte e si ritiene che il mutuo possa valere come titolo esecutivo.
A cura di: Taisia Tini