Cessione del credito e legittimazione della Cessionaria:il Tribunale di Milano conferma che non vi è l’obbligo di produrre il contratto di cessione in quanto la dichiarazione della Cedente è un elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo

Tribunale di Milano, Sez. Esecuz. Immobiliari, G.E. Dott.ssa Stella, ordinanza del 22.07.2024

Con l’ordinanza del 22.07.2024 il Giudice Dott.ssa Stella affronta le questioni della prova dell’inclusione del credito nella cessione in blocco e della idoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo, alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte.

Con riguardo al profilo del difetto di legittimazione, il G.E. ha ritenuto raggiunta la prova dell’inclusione del credito nella cessione in blocco a seguito della produzione, da parte della cessionaria, dell’avviso di cessione in G.U., della lista dei crediti ceduti (nella quale compare quello oggetto di contestazione) nonché della dichiarazione di cessione rilasciata dalla Banca cedente, indicante l’NDG del credito contestato.

Il Tribunale ha, quindi, rigettato il suddetto motivo, “non rinvenendosi norme che ne impongano la prova unicamente mediante produzione dell’integrale contratto di cessione, il cui estratto è contenuto in Gazzetta” ed essendo “la dichiarazione del cedente … al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. 10200/2021), nella prova della cessione” nonché “la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla società cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (così Corte App. Milano sentenza 220/2023)”.

Per ciò che concerne il secondo motivo, il G.E. ha riconosciuto l’idoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo, poiché dalla lettura dello stesso emerge che “la somma mutuata risulta quindi già erogata e depositata su conto a nome del mutuatario che ne rilascia ampia quietanza, riconoscendo a detto deposito effetto liberatorio per la banca”; pertanto,  “il fatto che la somma venga messa a disposizione del mutuatario nel momento in cui la banca riceverà comunicazione della sottoscrizione del contratto di mutuo non è circostanza che può indurre a ritenere che il mutuo sia sottoposto a condizione sospensiva e che non sorga un immediato obbligo restitutorio in capo al mutuatario” .

A cura di: Taisia Tini