Corte di Cassaz., ord. n. 24061/2021
“Una volta che la prima notifica eseguita presso la sede sociale non sia andata a buon fine e l’atto sia stato restituito dall’U.G. al notificante, questi può riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tal occasione ad indicare generalità e la residenza del destinatario”
La questione affrontata dalla Suprema Corte si riferisce alla corretta applicazione dell’ultimo comma dell’art. 145 c.p.c., con specifico riguardo alla possibilità di eseguire la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta l’ente.
In particolare la censura riguarda il significato da attribuire alla dizione “alla persona fisica indicata nell’atto”, così come menzionata nell’ultimo comma dell’art. 145 c.p.c., precisamente se debba intendersi necessariamente come indicata nell’atto stesso o se sia sufficiente l’indicazione dei dati del rappresentante nella relazione di notificazione.
Nel caso di specie, dopo un primo tentativo da parte dell’ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo presso la sede della società, il creditore ha eseguito una seconda notifica presso la residenza dell’amministratore unico, del quale aveva indicato le generalità, qualità e residenza nella relazione di notificazione. Tale secondo tentativo aveva avuto esito positivo, ai sensi dell’art. 140 c.p.c..
Il debitore ha proposto opposizione, rilevando la irregolarità della notifica per i suindicati motivi ed il Tribunale l’accoglieva nel merito, revocando il decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione, il creditore ha proposto impugnazione e la Corte, in riforma della decisione impugnata, ha accolto l’appello.
La questione, infine, è approdata dinanzi la Suprema Corte, dinanzi la quale il debitore ha dedotto la nullità della notificazione come eseguita, per violazione dell’ultimo comma dell’art. 145 c.p.c. perché non vi sarebbe alcun atto processuale attestante l’indicazione della persona fisica che rappresentava la società, dal momento che detta indicazione è presente solamente nella relazione di notificazione e, pertanto, in un mero atto dell’ufficiale giudiziario, separato dall’atto introduttivo del giudizio, che è un atto di parte. Non solo, la censura riguarda altresì la circostanza che i dati relativi al rappresentante legale della società sarebbero stati integrati solo in occasione del secondo tentativo di notificazione.
La Corte, a tal riguardo, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ciò in virtù del fatto che, in tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell’atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l’ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l’ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell’associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell’art. 145 c.p.c..
Ne consegue, che l’assenza delle generalità e della residenza del rappresentante legale, indicate solo dopo il primo tentativo di notifica e solamente nella relazione di notificazione, non può di certo precludere la possibilità di qualsivoglia ulteriore tentativo di notifica nei confronti del predetto soggetto.
Di conseguenza, il Giudicante ha enunciato il seguente principio: “l’articolo 145, al terzo comma, prevede la possibilità di eseguire la notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. (come nel caso di specie), “se la notificazione non può essere seguita a norma dei commi precedenti” (e cioè consegnando una copia dell’atto al rappresentante della società o alla persona addetta oppure alla persona fisica che rappresenta l’ente “qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”); la precisazione secondo cui “nell’atto da notificare ne sia indicata” qualità, residenza o domicilio, riguarda soltanto l’ipotesi di notificazione alternativa (a seguito della riforma introdotta con la legge n. 263 del 2005): quella tra notificazione alla persona giuridica presso il rappresentante e notificazione da eseguire direttamente alla persona fisica del rappresentante legale della società; fattispecie queste previste al primo comma, per le persone giuridiche e al secondo comma, per le società non aventi personalità giuridica e per le associazioni non riconosciute e gli altri soggetti ivi specificati; analoga precisazione non riguarda la notifica eseguita -come nel caso di specie- ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. per l’ipotesi di esito negativo (“non può essere seguita”) del tentativo di notificazione a norma del primo e del secondo comma dell’articolo 145 c.p.c; in questo caso (quello dell’ultimo comma) la norma dispone che la notificazione si può eseguire ”alla persona fisica indicata nell’atto”, senza precisare quali dati e dove devono essere presenti i dati anagrafici”.
A cura di: Taisia Tini