Cessione del credito e legittimazione della Cessionaria: la prova del contratto di cessione può essere data anche per testimoni e per presunzioni ai sensi dell’art. 2725 cc. La dichiarazione di cessione della Banca Cedente è prova dell’avvenuta cessione.

Tribunale di Livorno, ordinanza di rigetto del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., resa il 15.07.2024 Rep. 1315/2024

La Società Cessionaria del credito vantato originariamente da una Banca notificava atto di precetto a seguito del quale parte debitrice promuoveva opposizione.

Nel corso di tale giudizio il Giudice rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto di precetto e, conseguentemente, veniva proposto reclamo.

Con ordinanza del 15 luglio 2025 il Tribunale di Livorno, in Camera di Consiglio, rigettava il reclamo sulla base dei seguenti principi:

  1. Il reclamo viene respinto.

Dalla lettura della Gazzetta Ufficiale n. xx anno xxx del xx xxxx xxxx si evince la pubblicazione dell’avviso dell’acquisto con contratto del xx xxxx xxxx da parte di SPV srl da  Banca SpA di crediti di cui all’elenco pubblicato sui internet www.sitocessionaria.com e www.sitobanca.com.

Dalla lettura della Gazzetta Ufficiale n.xx anno xxx del xx xxxx xxxx si evince la pubblicazione dell’avviso di parziale rettifica della precedente pubblicazione.

La reclamata ha prodotto poi la dichiarazione in data 3 aprile 2024 della Banca SPA che riferisce della cessione del credito nei confronti di DEBITORI a SPV a seguito di contratto del x xxxx xxxx.

La difesa dei debitori esecutati eccepisce che la creditrice procedente non avrebbe prodotto il contratto di cessione e che la predetta documentazione non sarebbe sufficiente a provare la titolarità del credito.

La difesa è infondata in quanto la prova dell’avvenuta cessione del credito è data dalla richiamata dichiarazione del 3 aprile 2024.

D’altra parte, il contratto di cessione dei crediti in blocco non deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità con la conseguenza che la prova può essere data anche per testimoni e per presunzioni ai sensi dell’art. 2725 cc.

Pertanto veniva confermata l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto di precetto con condanna alle spese di parte debitrice