CESSIONI IN BLOCCO: IL CONTRATTO DI CESSIONE NON È PROVA ESCLUSIVA DEL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI.
LA LEGITTIMAZIONE DELLA CESSIONARIA PUÒ ESSERE PROVATA ANCHE TRAMITE ULTERIORI ELEMENTI PROBATORI QUALI LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE, L’ELENCO DEI CREDITI CEDUTI ED IL POSSESSO DEI CONTRATTI
Ordinanza del 19.02.2023 – Tribunale di Terni, Giudice Dott.ssa Di Bari
Con l’ordinanza in parola il Tribunale di Terni si è pronunciato in merito all’efficacia probatoria di alcuni documenti prodotti al fine di dimostrare la legittimazione attiva della Cessionaria e, segnatamente, l’inclusione del rapporto dedotto in giudizio nella cessione di che trattasi.
A tal fine il Tribunale ha ritenuto non essenziale la produzione del contratto di cessione, essendo sufficienti ulteriori prove al fine di dimostrare l’avvenuto trasferimento dei crediti e segnatamente:
- dichiarazione della cedente;
- l’elenco dei crediti ceduti riportante l’identificativo del credito;
- il possesso dei contratti in capo alla cessionaria documenti riconducibili al cedente;
E’ stato inoltre ribadito il principio enunciato dalla Suprema Corte sugli effetti della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione: “la pubblicazione in GU dell’avviso di cessione produce effetti equivalenti a quelli previsti dall’art. 1264 c.c.” (Cass., n. 20945/2020; Cass., n. 20473/2008; Cass., n. 13954/2006).
Nel caso di specie la parte debitrice è insorta contro la Cessionaria, eccependo l’assenza della prova sull’inclusione del credito nella cessione sul presupposto della mancata elencazione in G.U. dei singoli rapporti ceduti.
Il Giudice ha ritenuto infondata l’avversa doglianza in quanto “in primo luogo l’avviso di cessione contiene elementi identificativi dei crediti ceduti (tipologia di contratto, tra cui i finanziamenti ipotecari, periodo di stipula, nonché inclusione in una lista depositata presso un notaio e pubblicata su un sito internet espressamente indicato fino alla estinzione; nella giurisprudenza, v. Cass., n. 31188/2017) e, soprattutto, sussistono una serie di elementi che possono essere valorizzati ai fini della delibazione propria della presente sede in ordine alla prova dell’inclusione, quali, in primo luogo la dichiarazione della cedente l’elenco dei crediti ceduti riportante l’identificativo del credito in questione il possesso dei contratti in capo alla cessionaria e, comunque, di documenti riconducibili al cedente Banca Alfa in ordine alla inclusione dell’esposizione debitoria maturata (..) con cessionaria Beta avente ad oggetto mutuo ipotecario (v. doc. 6 nel fascicolo monitorio), l’elenco dei crediti ceduti riportante l’identificativo del credito in questione il possesso dei contratti in capo alla cessionaria e, comunque, di documenti riconducibili al cedente (mutuo, frazionamento, compravendita, estratto conto ex art. 50 TUB formato dalla cedente: v. doc. 3, 5, nel monitorio e doc. 5 e 6 nel fascicolo di opposizione; nella giurisprudenza, al fine di valorizzare nella prova dell’inclusione del credito nella cessione la dichiarazione del cedente, la disponibilità del contratto e la produzione nel giudizio di opposizione (In questo senso, Trib. Prato 386/2021; Trib. Napoli 26/07/2022; Cass. n. 10200/2021).”
Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale.
A cura di: Arturo Turbolente