Contratto di mutuo con deposito cauzionale: anche il Tribunale di Bari si discosta da Cassazione n. 12007/2024 e conferma l’efficacia di titolo esecutivo al contratto oggetto di causa

Tribunale di Bari, G.E. Dott. Ruffino, ordinanza del 22.07.2024

Con opposizione all’esecuzione, il debitore ha denunciato la nullità dell’atto di pignoramento per l’asserita natura di mutuo condizionato del titolo esecutivo in forza del quale è stata incardinata la procedura esecutiva, fondando integralmente la propria doglianza sul recente arresto di Cassazione n. 12007/2024.

Il Tribunale, tuttavia, discostandosi da tale pronuncia e facendo propri i precedenti giurisprudenziali in senso opposto, ha rigettato il motivo di ricorso poiché, dall’interpretazione del contratto, è emersa l’effettiva erogazione delle somme in favore del mutuatario, che ne ha rilasciato quietanza, e la successiva riconsegna delle somme stesse alla banca per la costituzione in deposito cauzionale, a garanzia dell’adempimento degli obblighi accessori.

Nel decidere in tal senso, il Tribunale ha avanzato talune osservazioni che ha posto a fondamento della propria decisione, ovvero:

– il contratto di mutuo si perfeziona per effetto del conseguimento della mera disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario, il quale poi ne dispone per la costituzione in deposito;

– la qualificazione del contratto quale mutuo condizionato appare giuridicamente impropria, dal momento che anche in caso di costituzione delle somme in deposito, il denaro è comunque transitato nel patrimonio del mutuatario ed il credito in restituzione è assistito dal requisito di esigibilità in virtù delle pattuite scadenze di ciascun pagamento rateale dovuto;

– il ricorso al deposito cauzionale non presuppone alcuna sospensione del programma di restituzione rateale della somma ottenuta dal mutuatario;

– l’identica operazione negoziale che i contraenti pongono usualmente in essere con la descritta modalità contestuale, potrebbe parimenti attuarsi mediante la separata stipula per atto pubblico di due contratti, uno di mutuo e uno di deposito cauzionale; in tal caso, non si vede come potrebbe farsi questione della piena ed immediata valenza esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo, a prescindere dalle sorti del “parallelo” deposito cauzionale.

Per tali motivi, il G.E. ha ritenuto il contratto di mutuo idoneo a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 cpc.

A cura di: Taisia Tini