Contratto di mutuo con deposito cauzionale: anche il Tribunale di Lecce si discosta da Cassazione n. 12007/2024 e conferma l’efficacia di titolo esecutivo oggetto di contestazione

Tribunale di Lecce, sentenza del 29.07.2024, Giudice Maggiore

Pur nella consapevolezza di quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 12007/2024 in ordine al fatto che il contratto notarile di mutuo non è, di per sé, idoneo titolo esecutivo ai sensi […] dell’art. 474 c.p.c. in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell’obbligazione azionata, a meno che non venga accertata l’esistenza di un atto integrativo attestante l’effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario che sia dotato, anch’esso, della necessaria forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), questo giudice non la condivide, a fronte della sussistenza pacifica, nel contratto di mutuo in contestazione, di una quietanza a saldo della avvenuta erogazione della somma

Questo è il principio affermato dal Tribunale di Lecce, chiamato a pronunciarsi in merito ad un’opposizione a precetto ex art. 615 cpc, con cui il debitore contestava l’idoneità del contratto di mutuo a fungere da valido titolo esecutivo, in quanto ritenuto condizionato.

Il Giudice, tuttavia, richiamava la consolidata giurisprudenza di legittimità per cui la cd. traditio che contraddistingue il mutuo quale contratto reale può anche realizzarsi mediante il raggiungimento del relativo scopo pratico; invero, il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando con apposita pattuizione il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse, come nel caso in cui il mutuatari riversava le somme al mutuante, costituendo un deposito cauzionale infruttifero.

Pertanto, il Tribunale riteneva documentalmente provato che il mutuatario avesse rilasciato quietanza e si fosse impegnato a rimborsare il capitale incrementato degli interessi secondo un certo piano di ammortamento: “vi è dunque una obbligazione di somma di denaro risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, e pertanto un valido titolo esecutivo a norma dell’art. 474 c.p.c.; ciò, a tacer del fatto che il mutuatario non solo non ha eccepito la mancata ricezione delle somme ma le ha anche in parte restituite”.

A cura di: Taisia Tini