Il Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sull’annosa questione relativa alla valenza del contratto di mutuo quale titolo esecutivo con sentenza del 24.07.2024.
Il Giudice, in tal caso, ha constatato che i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12007/2024, riguardo la necessità di dover “verificare non già solo la regolarità ed efficacia del contratto di mutuo, ma anche se sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussista o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della […] mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall’art. 474 c.p.c., ovvero se l’eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non sia attuale, in quanto subordinata al verificarsi determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee “ai documenti in base ai quali il mutuo è stato – pure correttamente – ricostruito come concluso”, applicati al caso di specie, non inducono a negare efficacia di titolo esecutivo al contratto di mutuo.
Difatti, dalla quietanza contenuta con contratto de quo si evince che “la somma mutuata è entrata nella disponibilità giuridica del mutuatario, che, infatti, ne ha disposto costituendo la somma in deposito” e che “il contratto di mutuo, stipulato nelle forme dell’atto pubblico, non differisce il sorgere dell’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario ad un successivo atto, ma prevede un obbligo restitutorio attuale, secondo la rateizzazione indicata nello stesso contratto. Si consideri, a tal riguardo, il contenuto dell’art. 4 del contratto (rubricato obblighi del mutuatario e interessi di mora- tasso fisso con opzione al tasso variabile), dove le parti hanno indicato la scadenza della prima rata”.
Prosegue il Giudicante, rilevando che le parti hanno assegnato all’adempimento delle “obbligazioni” di cui all’art. 2 non già la funzione di condizioni sospensive dell’efficacia del contratto di mutuo, ma di eventuale causa di risoluzione del contratto di mutuo, con facoltà per la banca, intimata la risoluzione, di compensare il “proprio credito” derivante dalla stipulazione del contratto di mutuo con la somma depositata.
Il Tribunale ha altresì evidenziato che: secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il contratto di mutuo è contratto di natura reale che si perfezione con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di cose fungibili) ovvero con il conseguimento della “giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario” (Cass. 37654/2021; Cass. 5654/2023), ossia con la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario; ciò che avviene anche quando il mutuatario costituisca in deposito infruttifero o in pegno irregolare la somma a favore dell’istituto di credito e a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contestualmente assunte.
Non si ignora che, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, occorrerebbe verificare non già solo “la regolarità ed efficacia” del contratto di mutuo, ma anche se “sulla base del complessivo rapporto negoziale posto in essere dalle parti ed emergente dall’atto pubblico fatto valere come titolo esecutivo, sussista o meno una obbligazione attuale di pagamento di una somma di danaro a carico della […] mutuataria ed in favore della banca mutuante, come richiesto dall’art. 474 c.p.c.”, ovvero se l’eventuale obbligazione della suddetta società mutuataria non sia attuale, in quanto subordinata al verificarsi determinate condizioni, successive alla stipulazione ed estranee “ai documenti in base ai quali il mutuo è stato – pure correttamente – ricostruito come concluso” (Cass. 12007/2024). L’applicazione di tali principi non induce, nel caso di specie, a negare efficacia di titolo esecutivo al contratto di mutuo inter partes.
Pertanto, considerato che le clausole del contratto non costituiscono condizioni sospensive e che, quindi, il contratto può dirsi perfezionato, rimane ferma l’idoneità dello stesso a costituire titolo esecutivo in relazione alla restituzione delle somme mutuate.
A cura di: Taisia Tini