Com’è noto, la Suprema Corte, con la sentenza n. 12007/2024, ha rimesso in discussione la questione dell’idoneità del contratto di mutuo a valere come titolo esecutivo, laddove preveda il ricorso ad un deposito cauzionale infruttifero.
Nonostante ciò, è evidente che la giurisprudenza di merito tenda a non condividerne i principi espressi; difatti, sono numerose le pronunce che, sebbene tengano in considerazione quanto statuito dalla Cassazione, preferiscono discostarsene, isolando tale pronuncia.
Di recente, il Tribunale di Pescara, con ordinanza dell’8.07.2024, ha difatti ribadito che l’orientamento proposto dalla Corte di Cassazione, peraltro a sezione semplice, non è vincolante per il Giudice. Da tale premessa, il Collegio ha concluso per qualificare il contratto di mutuo come titolo esecutivo, argomentando in tal senso: “nel contratto costituente titolo esecutivo, nelle suddette clausole espressamente dedicate al rimborso della somma mutuata, non è affatto previsto che l’obbligazione restitutoria sia condizionata allo svincolo”, ed anzi,” il contratto già indica espressamente il termine dal quale viene ad essere calcolato l’ammortamento, così come vengono già calcolate la data di scadenza delle singole rate. Perché il mutuo per atto pubblico valga come titolo esecutivo è necessario che risulti dal titolo un’obbligazione di somma di denaro certa e liquida e tale obbligazione sussiste nel caso in esame, come risulta dal piano di ammortamento allegato.”
Inoltre, il Tribunale evidenzia che parte debitrice non ha mai dedotto il mancato svincolo; né nel contratto di mutuo le parti hanno dato atto che per l’insorgenza dell’obbligo del mutuatario era necessario attestare lo svincolo con atto notarile o scrittura autenticata.
Alla medesima conclusione è giunto il Tribunale di Velletri con la sent. del 26.07.2024, Giud. Aratari, che, alla stregua dei precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto che “il contratto di mutuo non accompagnato dalla materiale consegna di denaro non perde ipso iure il carattere della realità, ben potendo quest’ultima essere recuperata attraverso l’integrazione con altri elementi del contratto, anche accessori, idonei a realizzare l’effetto della traditio, intesa come disponibilità giuridica delle somme. Del resto, ciò risulta conforme al principio di diritto espresso dagli Ermellini nella sentenza 2015, n. 17194: “Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (Cass., sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17194)”.
Pertanto, ha concluso per l’infondatezza dell’opposizione, poiché nel caso di specie, dalla lettura del contratto de quo emerge inequivocabilmente che il mutuatario ha ricevuto la somma, conseguendone la disponibilità giuridica, scegliendo contestualmente di costituirla in deposito cauzionale infruttifero presso la banca, costituendo a favore di quest’ultima una garanzia atipica e provvisoria, comprovando così l’effettiva ricezione delle somme da parte del mutuatario, che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia.
Infine, anche il Tribunale di Fermo, con la sentenza del 15.07.2024 Giud. Cecchini, ha concluso per l’idoneità del mutuo a valere come titolo esecutivo.
Difatti, il Giudice, ha ribadito e fatto propri i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ritendo la pronuncia della Suprema Corte n. 12007/2024, un precedente isolato rispetto alle numerose pronunce di merito della stessa Corte.
Ha proseguito il Tribunale con la premessa per cui, ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, è sufficiente conseguire la mera disponibilità giuridica della somma; nel caso di specie, la prova di tale circostanza emerge dalla presenza nel contratto de quo della quietanza di ricevimento della somma, costituente piena prova dell’avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale.
La costituzione della somma erogata in deposito cauzionale, invece, costituisce un atto dispositivo, e quindi un passaggio distinto ed ulteriore, che logicamente e cronologicamente presuppone l’avvenuta traditio.
“Infatti, la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all’istituto di credito a garanzia dell’attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l’istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l’inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva.
Tale operazione non comporta, dunque, che la trattenga le somme concesse a mutuo, ma CP_2 CP_2 piuttosto consente che la riceva le somme erogate dallo stesso mutuatario, in garanzia atipica e provvisoria, e comprova, pertanto, che il soggetto mutuatario ha effettivamente ricevuto la disponibilità della somma oggetto di mutuo che altrimenti non avrebbe potuto costituire in garanzia. Così ricostruita l’operazione, è da escludere che il contratto posto a fondamento dell’atto di precetto possa essere ricondotto, come sostenuto dai ricorrenti, alla diversa tipologia del mutuo condizionato, che, non comprovando l’esistenza di un diritto di credito dotato del requisito della certezza, è di per sé inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo (cfr. Cass. civile sez. III, 23/02/2023, n. 5654)”.
A cura di: Taisia Tini