La Suprema Corte, con la sent. n. 12007/2024, è tornata ad affrontare l’annosa questione della valenza del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, laddove prevede la costituzione delle somme mutuate in deposito cauzionale infruttifero ed il successivo svincolo al verificarsi di determinate condizioni, senza ricorrere ad un successivo atto che determini il nuovo trasferimento delle somme in capo al mutuatario.
A tal proposito, la Corte ha concluso enunciando il seguente principio di diritto “nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest’ultimo risorgendo, in capo a questa, l’obbligazione di restituzione di quella somma”.
Tale pronuncia ha costituito un cambio di rotta rispetto all’orientamento precedente e ormai consolidato, sebbene la maggior parte dei Tribunali ritengano di non poterla condividere.
Difatti, ad oggi, sono molteplici le pronunce in senso contrario.
Il Tribunale di Siena, con la sentenza del 29.06.2024, Giud. Capannoli, ha ritenuto di non poter condividere la pronuncia della S.C. laddove ha qualificato il contratto come un deposito irregolare che, “di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.)”, ritenendo invece che la fattispecie integri un’ipotesi di deposito irregolare cauzionale in cui il denaro entra nella disponibilità giuridica del mutuatario restando solo “vincolata” in attesa che proprio il mutuatario ottemperi agli adempimenti previsti in contratto.
Muovendo da tale presupposto e dal fatto che la dichiarazione di quietanza è contenuta nel contratto stesso, qualificato il contratto di mutuo come di titolo esecutivo, considerato che “il mutuo è un contratto reale, per cui esso si perfeziona con la consegna della res, tuttavia, la consegna non va intesa solo in senso materiale e fisico, rivelandosi al contrario sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario (cfr. Cass. Civ. 2015 n. 17194; Cass. Civ. 2001 n. 7 2483)” e che “l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme è versata dalla banca su conto corrente – come nel caso in esame – destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali, avendo in tal modo il mutuante creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr. Cass. Civ. n. 25632/2017)”.
Così anche il Tribunale di Terni, con ordinanza del 14.07.2024 G.E. Di Bari, ha ritenuto pienamente rispettato il carattere reale del mutuo, richiamando l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo cui è sufficiente la disponibilità giuridica della somma per ritenere assolto detto requisito e facendo proprio il principio per cui la restituzione della somma alla banca da parte del mutuatario presuppone la disponibilità giuridica dell’importo.
Del medesimo avviso è il Tribunale di Caltagirone che, con la sentenza del 19.07.2024 Giud. Peritore, ha richiamato il consolidato principio secondo cui “il contratto di mutuo vale come titolo esecutivo se esso comporta la ‘traditio’ immediata della somma mutuata, a condizione che entrambi gli atti, mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. Pertanto, il contratto di mutuo contenente l’espressa dichiarazione di avvenuta ricezione della somma mutuata (che va equiparata a confessione stragiudiziale) e l’effettivo e contestuale conferimento della somma alla banca mediante deposito cauzionale infruttifero sono elementi che valgono a qualificare il contratto quale titolo esecutivo (Tribunale, Roma, n. 8731 del 2023; cfr. anche Cass. civ., n. 9229 del 2022; Tribunale, Nocera Inferiore, n. 894 del 2023)”.
A cura di: Taisia Tini