Tribunale di Arezzo, ordinanza del 06 giugno 2024
Il Tribunale di Arezzo ha ritenuto di dover dare continuità all’orientamento interpretativo granitico della giurisprudenza di legittimità espresso da Cass., sez. 1, n. 25632 del 27 ottobre 2017, secondo cui “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”.
Difatti, per mutuo condizionato bisogna intendere solo quel contratto che non documenta l’esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri, configurando una mera promessa ad erogare il mutuo, così difettando dei requisiti di cui all’art. 474, secondo comma n. 3 c.p.c..
Nel caso in questione, invece, interpretando la concreta ed effettiva volontà delle parti trasfusa nel contratto, emerge chiaramente l’idoneità del medesimo a valere quale titolo esecutivo poiché, sebbene le parti subordinino lo svincolo delle somme al perfezionamento degli incombenti, non può escludersi l’avvenuta erogazione delle somme e l’acquisizione delle stesse nel patrimonio del mutuatario, non potendo altrimenti essere concesse all’istituto di credito a garanzia dell’attuazione degli incombenti stessi.
Dall’esame del contratto, “l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario non risulta dalle parti in alcun modo condizionata allo svincolo e, a conferma di ciò, il piano di ammortamento indica già espressamente la data di scadenza delle singole rate; né le parti hanno previsto che per l’insorgenza dell’obbligo del mutuatario è necessario attestare lo svincolo con atto notarile o scrittura autenticata”.
A cura di: Taisia Tini