Corte Appello – L’Aquila, Sentenza del 05/06/2019 n.971.
Con la richiamata pronuncia la Corte di Appello di L’Aquila ripercorre le differenze tra il contratto di fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia sulla base dell’attività interpretativa quale strumento di riconoscimento delle due fattispecie.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità “L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. 3947/2010).
Nella sentenza in parola la Corte qualifica il contratto autonomo di garanzia attraverso l’attività interpretativa delle clausole rassegnate nel contratto di fideiussione, nella fattispecie gli artt. 6,7,8 e 9: “l’interpretazione letterale, sistematica e teleologica delle disposizioni sopra riportate consente di affermare che, essendosi i garanti obbligati a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta quanto dovuto dalla debitrice principale, rinunciando a far valere qualunque eccezione in ordine alla validità ed efficacia dei relativi rapporti di base e al rispetto dei termini di quell’articolo 1957 c.c., essi hanno inteso svincolare l’obbligazione di base dall’obbligazione principale. La qualifica del contratto dedotto in giudizio come contratto autonomo di garanzia deve pertanto essere in questa sede confermata, sussistendo nella fattispecie tutti i presupposti richiesti dalla giurisprudenza della suprema corte per la sua configurazione” (in senso conforme Cass. n.4717 del 19.02.2019; n.16213 del 31.07.2015; n.15108 del 17.06.2013).
Pertanto l’attività interpretativa diviene strumento essenziale per identificare il contratto autonomo di garanzia considerato che “la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione, come nelle obbligazioni solidali in genere, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale”. (Cass sent. n. 32402, 11/12/2019).
La sentenza in parola conclude con il seguente principio “I due istituti in discussione si distinguono per l’assenza dell’elemento dell’accessorietà, integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola generale della fideiussione, posto dell’articolo 1945. L’assimilazione è stata svolta al solo fine di affermare la determinabilità per relationem dell’oggetto essendo stato fissato un tetto massimo alle garanzie prestate. A riguardo è sufficiente ricordare che il principio, per cui ai sensi dell’articolo 1938 c.c. e necessario indicare l’importo massimo garantito, è stato ritenuto dalla Suprema Corte di carattere generale “di garanzie di ordine pubblico economico” valevole anche per le garanzie personali atipiche” e, conseguentemente, veniva rigettato l’appello con conferma della sentenza di prime cure.
A cura di: Arturo Turbolente