Le fideiussioni che contengono l’impegno del garante di pagare il creditore “a prima richiesta” hanno carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione in quanto non vi è estinzione della garanzia se il creditore entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., ossia entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, ha avanzato una semplice richiesta di pagamento stragiudiziale; in tal caso non è necessario che entro il predetto termine sia proposta domanda giudiziale.
Così si è espressa la Corte di Appello di Milano, con la pronuncia n. 890 del 2021, che nel richiamare il consolidato principio per cui la riproduzione dello schema A.B.I. nel contratto fideiussorio non produce la nullità totale del contratto ma esclusivamente la nullità delle clausole che costituiscono l’applicazione dell’intesa concorrenziale, ha escluso la decadenza della Banca dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione garantita, stante l’espressa deroga prevista dalle parti dall’art. 1957 c.c.
La Corte, nel riconoscere la natura “a prima richiesta della fideiussione”, ha ritenuto nulle unicamente le clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione, tra cui la deroga alla disciplina prevista dall’art. 1957 c.c.
Nella fattispecie in esame la decadenza non si sarebbe verificata poiché la fideiussione rilasciata dall’appellante in favore della Banca aveva natura di garanzia a prima richiesta, come risulta dalla clausola n. 7 del contratto, in base alla quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente la Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio”.
La fideiussione, quindi, non si estingue se il creditore entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., e cioè entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita, ha avanzato una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che entro il termine suddetto, sia proposta domanda giudiziale.
La sentenza si pone in un’ottica di continuità con la pronuncia n. 13078/2008 della Corte di Cassazione secondo cui:“la clausola con cui il creditore [fideiussore] si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l’onere di avanzare istanza entro il termine di cui all’art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un’azione giudiziaria), nel senso che l’osservanza dell’onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla preposizione di un’azione giudiziaria; azione che d’altronde può essere indifferentemente rivolta a scelta del creditore, contro l’uno o l’altro dei due condebitori solidali e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l’estinzione della fideiussione.”
A cura di: Andrea Morcone