Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza n. 545/2023, Cons. Dott. Dell’Orso, Pres. Dott.ssa Orlandi
Tra i motivi di gravame, l’appellante ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust a seguito del provvedimento della Banca d’Italia, senza tuttavia produrre il modello ABI.
La Corte ha concluso per il rigetto della domanda dal momento che, trattandosi di una fideiussione prestata successivamente rispetto al periodo di tempo oggetto di esame dalla Banca d’Italia, l’appellante avrebbe dovuto fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, non potendo avvalersi della prova privilegiata costituita dal provvedimento della BDI n. 55/2005, la cui portata è limitata alle fideiussioni stipulate tra il 2002 ed il 2005.
Di seguito la motivazione:
Il fideiussore deve dimostrare l’applicazione delle clausole specifiche clausole ABI delle quali vuole far valere la nullità, producendo tempestivamente il modello su cui si fonda l’eccezione e provare l’appartenenza della banca alle intese vietate, nonché l’uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate” (cfr Corte Appello Venezia, 13.9.2021 n. 2356);
“La produzione dei soli contratti contenenti clausole analoghe non consente, difatti, di ritenere provato né che l’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione dele fideiussioni, né che l’utilizzo di tali clausole sia lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla Banca d’Italia piuttosto che espressione della convenienza dell’utilizzo di clausole di analogo tenore, di per sé non contrario a norme imperative, per la parte predisponente le condizioni generali di contratto” (cfr Trib. Pordenone, 12.1.2021 .n 28);
Occorre fornire la dimostrazione della concreta applicazione nel caso di specie della clausola vietata;
L’appellante non ha prodotto li modello ABI ed inoltre la fideiussione per cui è causa è stata redatta su un modello S30384/29 in cui all’art. 5 le parti hanno previsto un termine per l’esercizio dell’azione nei confronti del garante più lungo (perché pari a 36 mesi) rispetto a quello previsto dall’art. 1957 cod civ.
La fideiussione per cui è causa è stata inoltre sottoscritta a distanza di tempo (circa quattro anni) dal provvedimento della Banca d’Italia.
È onere della parte che lamenti al violazione della normativa antitrust, da cui deriva la nullità delle clausole contrattuali, depositare i dati da cui desumere l’inosservanza della richiamata normativa e la corrispondenza dei contratti sottoscritti con la fattispecie esaminata dalla Cassazione e dalla Banca d’Italia.
Il Provvedimento n. 5 del 2005 della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso e soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate, tra li 2002 ed li 2005, nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima.
Per converso, per le fideiussioni prestate successivamente, il garante che assume la nullità della fideiussione è onerato dell’allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
Nel caso di specie, invece, l’appellante ha inteso far discendere la nullità dalla mera applicazione nel testo dell’accordo di una clausola (art 5) che ha rectius avrebbe derogato all’art. 1957 cod civ.
La clausola suddetta difatti si è limitata a prevedere la permanenza della garanzia laddove la banca avesse agito nei confronti del debitore originario nel termine di 36 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
A cura di: Taisia Tini