Fideiussioni specifiche: non può farsi ricorso alla nullità parziale delle clausole per conformità allo schema ABI

Tribunale di Macerata, sent. n. 739/2024

 Con la sentenza n. 739/2024 il Tribunale di Macerata si è pronunciato in merito ad un’opposizione avverso decreto ingiuntivo proposto dal garante nonché socio della società debitrice principale, il quale ha eccepito l’intervenuta decadenza dalla garanzia ai sensi degli artt. 1957 e 1987 c.c., non avendo la Banca agito nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi.

Il Giudice, rinviando a quanto già statuito con il provvedimento assunto in merito all’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del titolo, ha rigettato l’eccezione in quanto dal contratto di fideiussione risulta specificamente prevista la deroga dell’art. 1957 c.c., non potendosi in tal caso fare ricorso alla nullità parziale della clausola per conformità allo schema ABI.

Difatti, nel caso di specie, trattasi non solo di fideiussioni specifiche ed, in quanto tali, limitate a singole linee di credito, ma anche contratte da “da soggetto -l’odierno opponente- non inquadrabile nella categoria dei consumatori -nei soli confronti dei quali viene riconosciuta la operatività della violazione della disciplina sulla concorrenza- in quanto socio della debitrice principale”.

A cura di: Taisia Tini