“La Giudicante, pur consapevole della recente pronuncia della Suprema Corte 12007/2024 – unica allo stato- che sembra di segno contrario, ritiene di non poterla condividere nella parte in cui ha qualificato il contratto come un deposito irregolare che, di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (Art. 1834 c.c.), ritenendo invece che la fattispecie integri un’ipotesi di deposito irregolare cauzionale in cui il denaro entra nella disponibilità giuridica del mutuatario restando solo “vincolata” in attesa che proprio il mutuatario ottemperi agli adempimenti previsti in contratto”
Tribunale di Siena, G.E. Dott.ssa Giulia Capannoli, ordinanza del 10.07.2024
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Siena che, in sede di opposizione all’esecuzione, ha affrontato la delicata questione dell’idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo.
Il Giudice, partendo dalla premessa che per il perfezionamento del contratto di mutuo è sufficiente la mera disponibilità giuridica della res da parte del mutuatario e che la quietanza costituisca un atto unilaterale di riconoscimento del pagamento integrante, tra le parti, confessione stragiudiziale, ha ritenuto che l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme è versata, come nel caso di specie, su conto corrente destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. E ciò in quanto il mutuante, così facendo, ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.
Il Giudice, pertanto, applicando siffatti principi al caso di specie, ha ritenuto il mutuo idoneo a valere quale titolo esecutivo, atteso che l’erogazione delle somme è avvenuta contestualmente all’atto di mutuo, avente forma di atto pubblico e che parte mutuataria ha riconosciuto nel contratto stesso l’avvenuta consegna della somma, mediante rilascio di quietanza.
Infatti, la circostanza che la somma sia stata poi oggetto di deposito irregolare in favore della Banca, costituisce un mero passaggio successivo che presuppone l’avvenuta traditio e quindi il perfezionamento del contratto e la disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario.
A cura di: Taisia Tini