Tribunale di Trani, Ord. del 17.05.2023, Giudice dott.ssa Giulia Stano
L’ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti di chi riveste il ruolo di garante di debiti altrui implica, in primo luogo, valutazioni in ordine alla qualificabilità dell’istante come consumatore ai sensi dell’art. 2, lett. b), della direttiva 93/13 CEE, trasfuso nell’art. 6, comma 2, della legge 3/2012; tale disposizione prevede che ai fini della disciplina in materia di composizione della crisi deve intendersi come consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.
Nella caso di specie il terzo datore d’ipoteca ha proposto reclamo avverso il decreto di rigetto dell’omologazione del piano del consumatore pronunciato dal Tribunale di Trani, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’Art. 6, comma 2, della succitata Legge.
Occorre rammentare che la Corte di Giustizia con Ordinanza del 19/11/2015 ha stabilito che la nozione di “consumatore” ha carattere oggettivo e deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale: “occorre cioè che il giudice nazionale valuti se la persona fisica che ha garantito l’adempimento di obbligazioni altrui abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, o se abbia agito per scopi di natura privata.” (Corte di Giustizia, C-74/2015, Tarcau, EU C 2015/772)
Secondo la pronuncia in parola, il contratto di garanzia perfezionato tra l’ente creditizio ed il terzo datore di ipoteca qualifica quest’ultimo come consumatore ai sensi della Legge n. 3/2012 se la prestazione di garanzia non è riconducibile all’attività professionale o di impresa: “Alla luce di tali premesse, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che tale direttiva 93/13 può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni di un terzo”;
Tuttavia il Tribunale di Trani, proprio in applicazione del principio enunciato dalla Corte di Giustizia, ha statuito che “ferma quindi la qualificabilità del terzo datore di ipoteca come consumatore se la prestazione di garanzia non è riconducibile all’attività professionale o di impresa, è evidente che in questo caso non ricorre l’ipotesi di atto di costituzione di ipoteca (che può rientrare nell’ambito degli atti di assunzione di obbligazioni consumeristiche), ma quella dell’acquisto, da parte di un terzo e nell’ambito di vicende di disposizione del patrimonio familiare, di un bene gravato da ipoteca, per cui appare già dubbia l’attribuzione all’istante della qualifica di consumatore agli effetti della legge in esame”.
Il Collegio ha altresì rilevato che il terzo acquirente di bene ipotecato ha una mera facoltà di obbligarsi nei confronti del creditore iscritto, e ove non si sia obbligato nei confronti del creditore (come nel caso di specie, in cui non vi è stata alcuna assunzione del debito nei confronti del creditore ipotecario) è semplicemente assoggettato all’espropriazione del bene gravato da ipoteca, tranne che non preferisca pagare i creditori iscritti ovvero rilasciare i beni o liberarli dall’ipoteca nei modi di legge (art. 2858 c.c.).
Se ne evince che egli non assume alcuna obbligazione nei confronti del creditore ipotecario, che difatti non può proporre domanda di pagamento nei suoi confronti. È per questa ragione che secondo alcuni autori la sua posizione (così come, agli effetti della circolazione del bene a scopo di garanzia, quella del terzo datore di ipoteca), può considerarsi alla stregua di una responsabilità senza debito: dall’acquisto del bene ipotecato difatti scaturisce il solo effetto legale dell’assoggettamento del terzo acquirente all’espropriazione di quel bene per obbligazioni assunte da altri.
Anche per questa ragione intrinseca il caso di specie si sottrae, peraltro, ad ogni valutazione sulla sproporzione (anche sopravvenuta) tra le obbligazioni assunte e il patrimonio destinato a farvi fronte, in quanto il bene gravato da ipoteca costituisce garanzia specifica nei limiti del cui valore di mercato il terzo acquirente è tenuto nei confronti del creditore.
Conseguentemente il Tribunale di Trani ha provveduto a rigettare il reclamo, confermando il rigetto dell’omologazione del piano del consumatore con condanna alla refusione delle spese di lite del terzo datore d’ipoteca.
A cura di: Arturo Turbolente