Tribunale di Chieti, Decreto del 13.05.2023, Giudice Dott. Marcello Cozzolino
Il Giudice, con detto decreto, si pronuncia in merito all’ammissibilità o meno di una proposta di concordato minore, proposta da un debitore, in un momento successivo all’incardinazione di una procedura esecutiva immobiliare nei suoi confronti.
Dalla proposta, si evince la volontà del medesimo di provvedere alla soddisfazione del credito vantato dalla Banca creditrice alle seguenti condizioni:
- il pagamento integrale del credito ipotecario, mediante n. 108 rate mensili a decorrere dal 13° mese successivo alla omologazione, ossia in n. 10 anni a decorrere dall’omologazione;
- il pagamento nella misura del 3,81% del credito di natura privilegiata poiché scaturente dall’esecuzione di spese nell’interesse dei creditori dell’esecutato;
- nessun pagamento dell’ulteriore credito chirografario, derivante da saldo di conto corrente bancario.
La proposta è stata contestata dalla Banca creditrice, poiché ritenuta non conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Difatti, dalla perizia effettuata in sede esecutiva, è emerso che il valore del compendio pignorato è tale da consentire alla Banca non solo “di ottenere, oltre al soddisfo del credito ipotecario, anche il pagamento integrale del credito vantato in via di prededuzione, per spese sostenute nella procedura esecutiva nell’interesse di tutti i creditori”, ma anche di soddisfarsi in tempi fisiologicamente più brevi, rispetto a quelli prospettati dal debitore nella proposta in anni 10.
Da ultimo, il Giudice ha rigettato l’eccezione sollevata dal debitore, circa la carenza della legittimazione sostanziale della cessionaria, poiché egli stesso l’ha implicitamente riconosciuta nel momento in cui ha indicato la stessa cessionaria come proprio creditore, da soddisfare con la procedura di concordato.
Per tali ragioni, il Giudicante investito della causa ha provveduto a dichiarare inammissibile la proposta di concordato minore formulata dall’esecutato, revocando il decreto di apertura della procedura ed il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive individuali.
A cura di: Arturo Turbolente