LA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELL’AZIONE REVOCATORIA GIOVA AL CESSIONARIO DEL CREDITO OPE LEGIS
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 20315/2022
La questione sottoposta all’attenzione della Suprema Corte concerne la possibilità per il cessionario del credito di giovarsi o meno della sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., proposta dal creditore cedente, in un momento antecedente alla cessione in blocco dei crediti, quest’ultimi comprensivi del credito azionato.
Nel caso di specie, la debitrice ricorrente censurava la sentenza di appello nella parte in cui riteneva che il cessionario del credito potesse beneficiare degli effetti della revocatoria ordinaria e, a sostegno del motivo di ricorso, invocava i principi affermati dalla Sez. I nella sent. n. 25660/2014 tra i quali il fatto che altro è il diritto oggetto del giudizio revocatorio (cioè il “diritto all’inefficacia dell’atto”) e altro è il diritto di credito a garanzia del quale viene proposta l’azione revocatoria con la conseguenza che la cessione del credito non trasferisce al cedente il “diritto all’inefficacia dell’atto”.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso sulla base di plurime considerazioni:
1) muovendo dalla constatazione che l’art. 1263 c.c. prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i “privilegi”, bisogna concludere che oggetto di trasferimento sono altresì i privilegi che scaturiscono dalla causa del credito;
2) premesso che l’azione revocatoria è posta a tutela della garanzia patrimoniale del creditore, qualora si negasse il riconoscimento al cessionario di un credito dei benefici derivanti dall’esperimento positivo dell’azione revocatoria (tra cui la possibilità di procedere con l’azione esecutiva) si finirebbe con il vanificare la stessa ratio dell’azione revocatoria;
3) non è pertinente il richiamo effettuato dalla parte ricorrente della sent. n. 25660/2014 dal momento che in quel caso non si trattava di stabilire se la revocatoria accolta producesse o meno effetto rispetto al cessionario del credito, ma se un soggetto estraneo all’atto revocando potesse impugnare la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria, sostenendo per la prima volta in appello di essere divenuto, per effetto della cessione, titolare del credito oggetto di revocazione e non già titolare del credito che si intese conservare con l’azione pauliana.
In conclusione, gli Ermellini hanno confermato che la sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria giova al cessionario del credito ope legis e che, di conseguenza, quest’ultimo acquista ipso iure il diritto di promuovere altresì l’azione esecutiva successiva all’azione revocatoria, non essendo concepibile una scissione dal credito ceduto.
A cura di: Taisia Tini