LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CESSIONARIA: È SUFFICIENTE LA PRESENZA DI ELEMENTI CHE, UNITAMENTE CONSIDERATI, RENDONO INEQUIVOCABILE LA CIRCOSTANZA TRA CUI LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE E LA G.U.
È AMMESSO L’INTERVENTO IN UNA PROCEDURA ESECUTIVA SOSPESA EX ART. 624 BIS C.P.C.
Tribunale di Sassari, ordinanza G.E. del 01/11/2023
Con detta ordinanza, il G.E. si è pronunciato sull’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, comma 2, con la quale l’esecutata ha contestato l’ammissibilità dell’intervento del creditore, per molteplici motivazioni:
– poiché avvenuto nelle more della sospensione della procedura ex art. 624 bis cpc;
– poiché non titolato e formalmente disconosciuto dall’esecutata;
– per mancata legittimazione attiva della cessionaria, a causa della mancata prova dell’avvenuta cessione.
Per ciò che concerne la prima doglianza, il G.E. ha respinto la tesi dell’opponente poiché “né dalla lettera della norma, né dalla sua interpretazione sistematica risulta esistente un limite all’intervento in pendenza del termine di sospensione, così come alcun limite risulta esistente in ordine ai poteri esercitabili dal creditore intervenuto in pendenza di termine”.
In ordine all’inammissibilità dell’intervento per disconoscimento del credito da parte dell’esecutata, il Giudicante ha chiarito che, nelle more, l’intervenuta si è munita di titolo esecutivo, ovvero decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Infine, quanto alla questione del difetto di legittimazione della cessionaria, il G.E. ha rilevato che la prova della cessione del credito può essere data con ogni mezzo e non necessariamente con la produzione del contratto di cessione; pertanto, è sufficiente la presenza di plurimi elementi concordanti che, unitamente considerati, dimostrano l’avvenuta cessione.
In tal caso, erano stati prodotti i seguenti documenti: la pubblicazione della notizia della cessione in G.U. enunciante i criteri in base ai quali individuare i rapporti oggetto di cessione e la dichiarazione unilaterale dell’avvenuta cessione del cedente originario creditore. È stata ritenuta altresì di rilievo la circostanza che il creditore originario, comunque costituito in giudizio, non avesse contestato l’attività di impulso compiuta dal cessionario.
Tutto ciò, a parere del Giudice, rende inequivocabile la successione nella titolarità del credito e la legittimazione della cessionaria.
A cura di: Taisia Tini