LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CESSIONARIA ED I PRINCIPI DEL TRIBUNALE DI UDINE:
- LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE CHE INDIVIDUI PER CATEGORIE I RAPPORTI DI CREDITO CEDUTI IN BLOCCO È SUFFICIENTE A DIMOSTRARE LA TITOLARITÀ DELLA CESSIONARIA.
- LA DICHIARAZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO A FIRMA DELLA BANCA CEDENTE È UN ELEMENTO POTENZIALMENTE DECISIVO SULLA TITOLARITÀ DELLA CESSIONARIA, AL PARI DELLA DISPONIBILITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO.
- È INAMMISSIBILE LA CONTESTAZIONE SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CESSIONARIA SE SVOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE.
Sentenza n. 466/2023, Tribunale Ordinario di Udine – Giudice Dott. Fuser
Con la Sentenza in commento il Tribunale di Udine ha ribadito l’orientamento prevalente della Giurisprudenza di legittimità in materia di cessione dei crediti in blocco: “È sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798).
Occorre rammentare che in materia di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario: “La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile”.
L’orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass. ord. n. 10200 del 16/04/2021).
Nella fattispecie la debitrice ha promosso opposizione all’atto di precetto notificato dalla Cessionaria, eccependo solo in comparsa conclusionale la mancanza di prova della titolarità del credito azionato con l’atto di precetto.
Il Giudice, dato atto della tardività e conseguente inammissibilità della doglianza, ha comunque rilevato che “risulta provata la titolarità del credito avendo la creditrice prodotto la pubblicazione in G.U., parte II, n. 147 del 14.12.2019 dell’avviso dell’intervenuta operazione di cartolarizzazione dei crediti, nonché dimesso la dichiarazione di cessione del credito della banca cedente.”
Ed infatti, in applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione, ha statuito che “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 – contratto a forma libera – è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (in questo senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 4277 del 10/02/2023).
A voler ulteriormente sgomberare il campo da qualsivoglia dubbio, la Cessionaria ha peraltro prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla Banca cedente; tale elemento è stato valutato dal Giudicante che ha evidenziato: “Quanto alla dichiarazione di credito rilasciata dalla banca cedente alla cessionaria, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass. Civ, Sez. 3, n. 10200 del 16.4.2021) (cfr. doc. 7 convenuta quanto alla dichiarazione della cedente e cfr. doc. 1 convenuta quanto alla disponibilità del titolo).”
Di conseguenza, il Giudice ha rigettato l’opposizione ex Art. 615 c.p.c. condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite alla luce dell’inammissibilità e tardività dell’eccezione avversaria.
A cura di: Arturo Turbolente