Legittimazione attiva della Cessionaria: il Tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 13.012.2024 sulla validità dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale per la dimostrazione della titolarità del credito in capo al Cessionario

Il Tribunale di Civitavecchia, con l’ordinanza del 13.12.2024 G.E. Dott. Francesco Vigorito, ha affrontato la questione della mancata prova della legittimazione attiva della cessionaria in sede di esecuzione.

L’opponente ha contestato la non univocità della giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto ad un primo orientamento, secondo cui “in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277)  se ne è contrapposto uno parzialmente diverso, a mente del quale “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. 22 giugno 2023 n. 17944).

Tuttavia, secondo il G.E. l’opposizione non può trovare accoglimento anche aderendo al secondo orientamento poiché quest’ultimo, in motivazione, ha precisato come “laddove l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.

Difatti, applicando il predetto principio al caso di specie, non può che ritenersi provata la cessione in contestazione, se si considera l’autosufficienza della Gazzetta Ufficiale versata in atti, contenente ogni elemento utile all’individuazione del credito ceduto e ben potendo la stessa essere integrata dalle indicazioni presenti sul sito web ivi richiamato, nonché la produzione da parte della cedente della dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente.

A cura di: Taisia Tini