Tribunale di Milano, Sezione Feriale Civile, ordinanza del 20.08.2024 – Legittimazione attiva della Cessionaria: il Tribunale di Milano, ord. 20.08.2024, sulla prova della titolarità del credito ed in particolare sulla G.U., la dichiarazione di cessione, il possesso del titolo esecutivo, l’inclusione dell’elenco crediti sui siti internet
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha affrontato la questione del difetto di prova della cessione in blocco del credito, concludendo per il rigetto del reclamo proposto dal debitore avverso il provvedimento con cui il G.E. ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione.
L’opponente, con reclamo, ha eccepito la carenza di prova dell’avvenuta cessione per mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, ritenendo di contro insufficienti gli indici presuntivi prodotti in giudizio dalla cessionaria, rappresentati dalla pubblicazione in G.U., la dichiarazione della cedente, l’elenco dei crediti annotati sul sito internet.
Il Collegio, invece, ha ritenuto che “gli elementi posti a base dell’espropriazione diano adeguato conto, in via documentale e comunque presuntiva – in grado significativamente convincente – dell’avvenuta cessione del credito, con prognosi del raggiungimento del quadro presuntivo ex art. 2729, primo comma, cc, nell’eventuale futuro giudizio a cognizione ordinaria”.
- Difatti, la G.U. indica, in maniera esaustiva, le tipologie dei crediti ceduti, ovvero “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento (ivi Pagina 3 inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi, a scanso di equivoci, leasing e finanziamenti rotativi ancora non revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 31 agosto 2021, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”)”.
Inoltre, il Collegio ha ritenuto che il fumus dell’avvenuta cessione del credito fosse desumibile anche da:
- la dichiarazione del Notaio in cui si legge che i crediti in contestazione erano compresi nella cessione del 2021;
- la dichiarazione della cedente, in persona di un dirigente avente i poteri di rappresentanza in forza della procura notarile, che delega ai dirigenti poteri in materia di cessione di crediti e per ogni atto conseguente; la dichiarazione vale a supportare la dimostrazione di avvenuta cessione, trattandosi di dichiarazione contra se (v. App. Milano n. 220 del 2023, in expartecreditoris.it);
- l’inclusione del credito nell’elenco pubblicato sui siti internet menzionati in Gazzetta ufficiale;
- dal possesso del titolo esecutivo (v. Cass. n. 10200 del 2021);
Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha concluso con il rigetto del reclamo.
A cura di: Taisia Tini