Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza n. 545/2023, Cons. Dott. Dell’Orso, Pres. Dott.ssa Orlandi
“In ultimo, quindi, facendo opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive:
– La pubblicazione sulla G.U. della cessione in blocco dei crediti non è un elemento probatorio decisivo per affermare la titolarità in capo alla cessionaria della posizione fatta valere in giudizio;
è di conseguenza indispensabile che la suddetta pubblicazione contenga elementi ulteriori (la cui valutazione è in ogni caso rimessa al prudente apprezzamento del giudice) indispensabili ad acquisire la prova certa che anche il credito oggetto della controversia vi sia ricompreso;
– deve escludersi, inoltre, che l’onere probatorio possa considerarsi soddisfatto laddove la pubblicazione sulla G.U. rimandi, per l’individuazione del credito, ad elementi esterni imponendo in tal modo a carico del soggetto debitore il compimento di attività ulteriore;
– non può tuttavia escludersi che la cessionaria nell’ambito del giudizio, e nel rispetto del regime delle preclusioni proprie di rito, possa produrre ulteriore documentazione sufficiente ai dini dell’assolvimento dell’onere probatorio posto a suo carico integrando in tal modo il deficit della pubblicazione sulla G.U.”
Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 545/2023, che ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della cessionaria per inidoneità della produzione della sola pubblicazione dell’avvenuta cessione del credito sulla G.U..
La Corte, nel rigettare il motivo di appello, ha richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità il quale, onerando il cessionario della dimostrazione dell’inclusione del credito in causa nell’operazione di cessione, ritiene che “la pubblicazione in G.U. può costituire un elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo ad aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”; pertanto, i Giudici hanno ritenuto raggiunta la prova poiché hanno rilevato che, nel caso di specie, l’avviso di cessione indica esattamente l’arco temporale interessato dalla cessione, e ciò costituisce circostanza certamente idonea a ritenere la sola pubblicazione requisito sufficiente per il riconoscimento, in capo alla cessionaria, della titolarità della posizione creditoria oggetto di causa.
A cura di: Taisia Tini