Ord. 11 Maggio 2022 n.14859 – Presid. Manna
In tema di ammissibilità dell’appello proposto dalla Società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione la quale ha statuito che in tema di società di persone, legittimato a proporre l’appello sono solamente i soci della società cancellata, “poiché la cancellazione comporta l’immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale la legittimazione processuale facente capo all’ente si trasferisce ai soci”.
Si deve innanzi tutto rammentare che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne produce l’estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti (in tal senso, Cassazione civile, sez. un., 22/02/2010, n. 4060).
Occorre inoltre richiamare i principi enucleati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 6070/2013: “qualora l’estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo non sia stata dichiarata o sia intervenuta in un momento in cui non sarebbe più stato possibile far constare l’evento, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, da ciò conseguendo l’inammissibilità e non la nullità dell’impugnazione proposta da o contro una società cancellata dal registro delle imprese, poiché con la cancellazione essa perde la capacita di stare in giudizio”.
Nella sentenza in oggetto, oltre a confermare il proprio orientamento “In tema di società di persone, l’appello proposto dalla società successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, anziché dai soci, è inammissibile in quanto strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo, poiché la cancellazione comporta l’immediata estinzione della società” la Suprema Corte aggiunge che la cancellazione configura una successione attraverso il quale la legittimazione processuale prima dell’ente si trasferisce in capo ai soci “poiché la cancellazione comporta l’immediata estinzione della società e determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale la legittimazione processuale facente capo all’ente si trasferisce ai soci” i quali quindi ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societarie.
Ne discende che i soci, successori della società, subentrano nella legittimazione processuale facente capo all’ente in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.
A cura di: Arturo Turbolente