L’ERRATA IDENTIFICAZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO NON È SEMPRE CAUSA DI NULLITÀ DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO
Cass. Ord. n. 7342/2022 del 07.03.2022 Giudice Relatore Dott. Fanticini Giovanni
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7342/2022, ha così statuito “gli errori o le improprietà di identificazione del bene negli atti di provenienza non potrebbero giammai essere opponibili, di per sè solo considerati, ai terzi di buona fede che abbiano diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore risulta da questi al momento del pignoramento.”
Si deve anzitutto rammentare che in tema di espropriazione immobiliare trova piena applicazione il principio di conservazione degli atti processuali, secondo cui non può procedersi alla dichiarazione di nullità dell’atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria, quando ogni incertezza sull’identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione possa essere eliminata sulla base degli atti successivi, quali la correzione in sede di perizia o di avviso di vendita.
Con sentenza n. 19123/2020 La Suprema Corte di Cassazione sulla base del principio di conservazione degli atti processuali ha statuito che “in tema di pignoramento immobiliare, l’erronea indicazione dei dati catastali dell’immobile pignorato non dà luogo a nullità dell’atto nella misura in cui tale errore – nella specie limitato alla sola lettera identificativa del subalterno – non determina incertezza assoluta circa l’identificazione dell’oggetto della vendita forzata, essendo stato tempestivamente rilevato dal giudice dell’esecuzione o dai suoi ausiliari e corretto nella perizia di stima ovvero nell’avviso di vendita” ( Cass. 25055/2013, Cass n. 2110/2014).
Nel caso di specie il ricorrente aveva eccepito la violazione e falsa applicazione degli artt. 555 c.p.c. e 2826-2841 c.c. per avere la Corte di Appello di Palermo ritenuto che l’incertezza nell’individuazione della via in cui il cespite era ubicato non comportasse l’invalidità del pignoramento del creditore.
Con l’Ordinanza in oggetto la Suprema Corte ha confermato e meglio chiarito il proprio costante orientamento, secondo il quale in ipotesi di non corretta indicazione dei dati catastali nel pignoramento immobiliare la procedura esecutiva non può essere inficiata da nullità., ”Gli errori o le improprietà di identificazione del bene negli atti di provenienza non potrebbero giammai essere opponibili, di per sé soli considerati, ai terzi di buona fede che abbiano diligentemente compulsato i registri immobiliari, i quali pignorano in modo corretto ciò che in testa al debitore risulta da questi al momento del pignoramento; d’altra parte, in tale contesto, l’indicazione, nel pignoramento e nella sua nota di trascrizione, di dati catastali non aggiornati al momento del pignoramento stesso (..) non vizia né l’uno né l’altra, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti all’atto dell’imposizione del vincolo, sì che l’erroneità, di per sé considerata, non comporti confusione sui beni o perfino un riferimento a beni ontologicamente differenti”.
Ne consegue che in caso di errore materiale sugli elementi identificativi dell’immobile pignorato non è causa di nullità del pignoramento immobiliare, salvo che nell’ipotesi di incertezza assoluta sul bene gravato.
A cura di: Arturo Turbolente