MEDIAZIONE: NON OBBLIGATORIA PER I GIUDIZI VERTENTI SUI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE
Sentenza n.824/2022 del 03.06.2022 – Corte d’Appello de L’Aquila Presid. Del Bono.
Con la Sentenza in parola la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato che “la controversia avente ad oggetto un’obbligazione fideiussoria, ancorché accessoria ad una obbligazione nascente da un rapporto bancario, non è soggetta alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D.lgs n. 28/2010”.
La Corte ha infatti recepito il principio di tassatività enunciato dall’Art. 5 della richiamata disposizione di legge, secondo cui solo nelle materie espressamente individuate occorre esperire il tentativo obbligatorio di mediazione.
Nel caso di specie, la controparte ha eccepito il mancato esperimento della mediazione ipotizzando all’uopo l’inclusione del contratto di fideiussione disciplinata dall’Art. 1936 nella più ampia categoria dei contratti bancari.
Con la richiamata Sentenza la Corte ha rigettato la doglianza di parte debitrice, uniformandosi al principio secondo cui “la fideiussione non rientra tra i “contratti bancari” stricto sensu previsti dal ridetto art. 5 co. 1 bis, costituendo al contrario contratto di garanzia disciplinato dal codice civile e che l’elencazione delle ipotesi indicate dall’art. 5 comma 1 D.Lgs. n. 28 del 2010 limitando la facoltà di accesso immediato alla tutela giurisdizionale, fa ritenere tassativo e non semplicemente esemplificativo quell’elenco”. (Trib. Palermo 18.1.2018, Tribunale di Milano, n. 3305 03 aprile 2019, Tribunale Catania n. 2665 del 29/07/2020).
Pertanto la Corte di Appello ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle altre parti del procedimento.
A cura di: Arturo Turbolente