OMESSA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA DELLA COPIA DEL TITOLO ESECUTIVO: RIMEDIO ESPERIBILE E PROVA DEL PREGIUZIO A CARICO DEL DEBITORE
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 3967/2019
“L’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, comma 1,, c.p.c., senza che la proposizione dell’opposizione determini l’automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell’opposizione, a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”
La Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito alle conseguenze discendenti dalla mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato al debitore, ha rilevato che tale vizio attiene alla regolarità formale del titolo esecutivo e, pertanto, sarebbe censurabile nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) proponibile nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Collegio ha, inoltre, risolto la questione se la proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., da parte del debitore cui sia stata notificata copia del titolo esecutivo sprovvisto della formula esecutiva, determini o meno la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
Dopo aver escluso che la spedizione del titolo in formula esecutiva serva semplicemente a consentire all’intimato di avere piena cognizione della pretesa fatta valere dal creditore nei suoi confronti – così come affermato nel caso di specie dalla Corte d’Appello – gli Ermellini hanno individuato le plurime funzioni della formula esecutiva:
- funge da controllo sulla “perfezione formale” del titolo esecutivo prescritto dall’art. 153 disp. Att. Cp.c., atteso che mediante la spedizione dello stesso in formula esecutiva si verifica:
– l’esistenza di una norma che conferisca all’atto la qualità di titolo esecutivo;
– l’esigibilità del diritto che costituisce presupposto di idoneità di un atto a valere come titolo esecutivo;
– la sussistenza del requisito della liquidità, trattandosi di credito di somme di denaro o di cose determinate secondo il genere;
- consente di individuare il soggetto legittimato ad utilizzare il titolo e, pertanto, unico abilitato al possesso del medesimo;
- consente di svolgere un controllo sul numero delle copie del titolo esecutivo in circolazione, in considerazione di quanto statuito dall’art. 476 c.p.c..
In virtù delle funzioni assolte, la conoscenza del titolo esecutivo comunque avuta dal debitore non è sufficiente a sanare, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. co. 3, il vizio dell’omessa spedizione in forma esecutiva della copia a lui destinata; allo stesso modo, non produce effetti sananti la proposizione da parte del debitore di un’opposizione agli atti esecutivi, volta a far valere il predetto vizio formale.
Tuttavia, considerando che i principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire impongono che qualsiasi denuncia di un error in procedendo possa essere trovare accoglimento solo ove ne consegua una pronuncia diversa e più favorevole al denunciante, l’opponente che intende eccepire l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo, non potrà limitarsi a rilevare l’esistenza dell’irregolarità formale in sé considerata, ma dovrà altresì enucleare il concreto pregiudizio subito a causa di detta irregolarità, ossia indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione, a pena di inammissibilità per carenza di interesse.