ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.: LA RICHIESTA EX ART. 119 T.U.B. QUALE PRESUPPOSTO IMPRESCINDIBILE.
La documentazione relativa agli estratti conto non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.
(Cass. I sez. del 13.09.2021 n. 24641)
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di ordine di esibizione della documentazione bancaria inerente al rapporto Banca/Cliente, statuendo il principio di diritto sopra citato.
Nel caso in questione la società correntista conveniva in giudizio la banca per far valere la nullità della clausola di determinazione degli interessi passivi maturati sul conto corrente per il superamento del limite del tasso soglia, chiedendo il risarcimento del danno a seguito della conseguente risoluzione del rapporto e la restituzione di quanto indebitamente pagato alla banca.
Tratto particolare della vicenda è che le doglianze della società attrice venivano formulate senza produrre in giudizio gli estratti conto e senza aver preventivamente richiesto alla banca copia degli estratti conto ex art. 119 T.u.b.
Difatti, nel caso di specie, gli estratti conto venivano richiesti dall’attrice in corso di giudizio ai senza dell’art. 210 c.p.c. con l’ordine di esibizione da parte del Giudice.
Disposta una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale emise l’ordine di esibizione degli estratti conto ove si era potuto riscontrare l’illegittima applicazione di interessi anatocistici; il Tribunale pertanto, dichiarata la nullità parziale del contratto di conto corrente, condannava la banca alla restituzione dell’indebito oggettivo.
La sentenza di primo grado, veniva dapprima appellata dalla banca e, successivamente alla soccombenza in appello del correntista, veniva da quest’ultimo impugnata innanzi la Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, investita della fattispecie in esame, stabiliva il principio di diritto secondo cui il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, quarto comma T.U.B. può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato.