PREVISTI ULTERIORI ADEPIMENTI PER SALVARE L’EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI.
La riforma sul processo civile, introduce l’onere a carico del creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e di depositare il medesimo avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
In data 24 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta la legge n. 206/2021 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”
Tra le novità introdotte, una delle più rilevanti è sicuramente la riforma dell’art. 543 c.p.c. con la quale vengono previsti – a partire dal 22 giugno 2022 – ulteriori oneri a carico del creditore attraverso l’aggiunta di due nuovi commi in base ai quali “il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.”
La conseguenza dell’inottemperanza al nuovo onere è significativa: il primo comma aggiunto prevede infatti l’inefficacia del pignoramento presso terzi.
Pertanto, da giugno 2022, il creditore per evitare l’inefficacia del pignoramento non solo dovrà provvedere ad iscrivere a ruolo il procedimento entro 30 giorni dalla data del ritiro presso gli Ufficiali Giudiziari dell’originale dell’atto di pignoramento, ma dovrà occuparsi altresì di notificare al debitore ed al terzo l’avvenuta iscrizione a ruolo e depositare il relativo avviso notificato nel fascicolo del procedimento.
Dalla nota illustrativa del testo si legge che obiettivo del legislatore è quello di liberare rapidamente dalla custodia del terzo i crediti o beni pignorati allorquando il creditore decida di non dare più seguito alla procedura esecutiva, evitando cosi il ricorso al giudice dell’esecuzione per sbloccare beni o crediti non più vincolati alla soddisfazione delle pretese creditorie.
A ben vedere una siffatta tutela volta a garantire la liberazione dei crediti o beni pignorati è già esistente nel nostro ordinamento: l’art. 164 ter disp. att. c.c. prevede infatti che quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge.
Dunque, la riforma in questione appare andare ad integrarsi alla disposizione sopra richiamata e ciò al fine di evitare inutili incombenze al Giudice dell’esecuzione il quale è spesso chiamato a prendersi carico di ricorsi per lo svincolo di crediti o beni pignorati di cui potrebbe fare a meno.
In conclusione, dal 22 giugno 2022 l’inefficacia del pignoramento e dunque, la liberazione da parte del terzo dei crediti o beni pignorati, conseguirà oltre che dalla mancata iscrizione a ruolo del pignoramento, anche dalla mancata comunicazione dell’avvenuta iscrizione a ruolo dello stesso.