Nel caso in esame il Tribunale di Trani, Sez. Civile, con decreto n. 4735/2022, ha rigettato il ricorso con proposta di piano del consumatore ex art. 7, l. n. 3 del 2012 depositato dal terzo proprietario di un immobile concesso in garanzia ipotecaria.
Il ricorrente ha dichiarato, infatti, che la situazione debitoria era legata ad un debito dei suoi familiari a garanzia del quale sussisteva iscrizione ipotecaria sull’immobile da lui successivamente acquistato.
Il creditore ha quindi eccepito il difetto dei presupposti del sovraindebitamento sull’assunto che“non avendo alcuna obbligazione nei confronti del creditore ipotecario, non può lamentare alcuna situazione legittimante, tanto meno nei confronti del suddetto creditore, verso il quale semmai dovrebbero attivarsi i debitori” ed anche volendo adottare un’interpretazione estensiva dell’art. 6 della L. 3/2012 “andrebbe rilevato che il ricorrente non ha in alcun modo giustificato, se non con una non meglio precisata necessità di aiutare i congiunti, un acquisto immobiliare di cui non poteva certamente ignorare le implicazioni, vuoi perchè si tratta di atto rogato da notaio vuoi perché la venditrice è stretta familiare dell’acquirente. Si aggiunga che l’acquisto risale al 2015 e che già dal 2012 i suoi familiari si erano resi inadempienti, come si evince dal precetto in atti”.
Il suindicato decreto n. 4735/2022 del Tribunale di Trani, pertanto, ha rigettato l’istanza di omologazione del piano ed ha revocato la sospensione del procedimento immobiliare esecutivo già disposta, precisando altresì che “sussiste quanto meno la colpa grave, atteso che l’incapienza rispetto al debito dei suoi familiari sussisteva già al momento dell’acquisto e che non è stato lamentato alcun fatto nuovo rispetto al momento medesimo: il ricorrente assume di vivere del suo semplice stipendio di € 1700,00 mensili e di non avere altra garanzia patrimoniale.
La domanda di omologazione va pertanto rigettata e revocata la sospensione già accordata.”.
A cura di: Andrea Morcone