VALIDITA’ CONTRATTO MONOFIRMA: PER LA CASSAZIONE NON C’E’ NULLITA
La mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3 TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti, quali l’avvenuta apertura del conto e nell’invio dei relativi estratti.
(Cass. Sez. I, n. 9196 del 02.14.2021)
Gli Ermellini con la sentenza in esame tornano a pronunciarsi sulla validità del contratto di conto corrente sottoscritto dal solo cliente e lo fanno dando rilievo ai comportamenti concludenti che le parti negoziali pongono in essere; questi fatti dimostrativi sono tali da escludere la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente anche se firmato dal solo cliente e costituiscono prova della volontà del correntista di avvalersi di quel contratto.
Con tale principio viene pertanto risolta una delle querelle che ha maggiormente interessato il panorama del diritto bancario: è valida la stipula del contratto sottoscritto dal solo cliente, detto in altri termini “contratto monofirma”.
La pronuncia in esame trae origine da un’azione di ripetizione dell’indebito esperita dal correntista nei confronti della banca volta a contestare, oltre l’illegittima applicazione di tassi usurai e anatocistici al contratto di conto corrente, anche il difetto di forma scritta dello stesso per mancanza di sottoscrizione da parte della banca, invocando in tal senso la violazione dell’art. 117 T.u.b.
A seguito dell’azione avanzata dal correntista, quest’ultimo si è visto rigettare la sua domanda sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello in quanto secondo entrambi i giudicanti la prescrizione di cui all’art. 117 TUB è diretta a tutelare la parte contraente debole ed ha natura funzionale e non strutturale.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza della Corte Territoriale, ha confermato la sentenza impugnata in quanto, a parer della Corte, una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest’ultimo, il consenso della banca – ai fini della formazione dell’accordo – può desumersi da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto: in tal caso il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.